OGGETTO DEL BREVETTO
art. 45 Codice Proprietà Industriale
1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove eche implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale (1).
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni.
3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali (2).
4. Non possono costituire oggetto di brevetto:
a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
b) le varieta’ vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varieta’ vegetali rispetto alle quali l’invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varieta’ vegetale, anche se detta modifica e’ il frutto di un procedimento di ingegneria genetica (3).
b-bis) le varieta’ vegetali iscritte nell’Anagrafe nazionale della biodiversita’ di interesse agricolo e alimentare nonche’ le varieta’ dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialita’ tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali (4).
5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonche’ ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l’uso di uno dei metodi nominati (5).
5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all’articolo 81-quinquies (6).
(1) Comma modificato dall’articolo 25, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(2) Comma modificato dall’articolo 25, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(3) Comma sostituito dall’articolo 25, comma 3, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(4) Lettera aggiunta dall’articolo 9, comma 1, della Legge 1° dicembre 2015, n. 194.
(5) Comma sostituito dall’articolo 25, comma 3, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(6) Comma aggiunto dall’articolo 25, comma 4, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016