OBBLIGO DELL’INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE – art. 37 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale
OBBLIGO DELL’INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE
art. 37 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. Le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali hanno l’obbligo di indicare nella domanda di deposito per invenzione industriale e per il modello di utilità il codice fiscale, come condizione di ottenimento dell’esenzione dal pagamento dei diritti di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81.
2. I soggetti indicati al comma 1, di nazionalità straniera, devono specificare sulla domanda di deposito la condizione per la quale deve essere concessa l’esenzione dal pagamento dei diritti di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016