OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE – art. 206 Codice Proprietà Industriale
OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE
art. 206 Codice Proprietà Industriale
1. Il consulente in proprietà industriale ha l’obbligo del segreto professionale e nei suoi confronti si applica l’articolo 200 del codice di procedura penale.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016