OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE – art. 206 Codice Proprietà Industriale

OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE
art. 206 Codice Proprietà Industriale

1. Il consulente in proprietà industriale ha l’obbligo del segreto professionale e nei suoi confronti si applica l’articolo 200 del codice di procedura penale.

 

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016