NULLITA’ DELLA REGISTRAZIONE – art. 97 Codice Proprietà Industriale

NULLITA’ DELLA REGISTRAZIONE
art. 97  Codice Proprietà Industriale

1. La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di nullità della registrazione della topografia può essere promossa in qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, se è omesso, non sussiste o risulta assolutamente incerto uno dei seguenti requisiti:

a) i requisiti di proteggibilità di cui all’articolo 88;

b) il proprietario della topografia non sia alcuno dei soggetti indicati all’articolo 92, comma 1, lettera b);

c) non sia stata chiesta la registrazione in Italia entro il termine previsto all’articolo 92, comma 1, lettera a) e, qualora trattasi di topografie il cui sfruttamento commerciale sia iniziato nel biennio precedente il 18 marzo 1989, la registrazione non sia stata richiesta entro il 18 marzo 1990 (1);

d) non sia stata precisata la data del primo atto di sfruttamento in apposita dichiarazione scritta;

e) la domanda di registrazione e i relativi allegati non consentano l’identificazione della topografia e la valutazione dei requisiti di cui alla lettera a) (2).

(1) Lettera modificata dall’articolo 47, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(2) Lettera modificata dall’articolo 47, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

 

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016