MODALITA’ DI DEPOSITO DELLA OPPOSIZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA – art. 47 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale
MODALITA’ DI DEPOSITO DELLA OPPOSIZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA
art. 47 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. L’atto di opposizione, indirizzato ed inviato direttamente ed esclusivamente all’Ufficio Opposizione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è redatto in conformità al modulo predisposto dall’Ufficio, in tre copie, di cui l’originale in regola con l’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 225 del Codice, ovvero in quattro copie se depositato presso il medesimo Ufficio, che ne rilascia una copia a titolo di ricevuta. La data di ricevimento attestata dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è considerata data di deposito dell’opposizione.
2. Se l’atto di opposizione è inviato tramite il servizio postale alla sede dell’Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri servizi di spedizione, la data di ricevimento della raccomandata o del plico è considerata data di deposito.
3. L’atto di opposizione può essere inviato per via telematica ai sensi dell’articolo 2.
4. Ogni documentazione o comunicazione successiva alla presentazione dell’atto di opposizione è inviata con le modalità sopra indicate direttamente ed esclusivamente all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La traduzione dei documenti, depositati in lingua straniera, deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di deposito del documento originale. Alla traduzione si applica l’articolo 6.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016