TARTUFO REGALE ad avviso dell’esaminatore europeo per un cioccolatino ricoperto di nocciole non è registrabile in quanto rimanda inevitabilmente a palline tonde di cioccolata simili al fungo tartufo.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 23/03/2023
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Fascicolo nº: *************************
Vostro riferimento: ************************
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: *****************
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I. Sintesi dei fatti
In data 10/01/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 30 Nocciole rivestite di cioccolato.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
- Il segno contiene l’elemento «TARTUFO». Il consumatore di riferimento di lingua italiana
attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: bocconcino dolce a base di cioccolato
ed altri ingredienti, a forma sferica che ricorda quella dei funghi tartufi. - Il significato sopra indicato del termine «TARTUFO», contenuto nel marchio, è supportato
dalle seguenti ricerche Internet effettuate in data 10/01/2023 (v. link a continuazione):
https://www.gamberorosso.it/notizie/baci-boeri-tartufi-co-saper-riconoscere-tutte-lepraline/;
https://www.saporie.com/prodotti-tipici/dolci/tartufi-di-cioccolato;
https://ricette.giallozafferano.it/Tartufi-di-cioccolato.html;
https://it.wikipedia.org/wiki/Tartufo_al_cioccolato. - La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in
relazione a ‘nocciole rivestite di cioccolato’ nella classe 30, poiché trasmette una chiara
indicazione che i prodotti per i quali è sollevata un’obiezione sono dei ben precisi bocconcini
dolci a base di cioccolato ed altri ingredienti, a forma sferica che ricorda quella dei funghi
tartufi, mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche. Pertanto, vi è un
rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento sia ingannato in merito alla specie
dei prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018789369 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 30 Nocciole rivestite di cioccolato.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 30 Dolci; Dolciumi; Cioccolato; Cioccolatini; Pasticceria; Pasticceria al cioccolato;
Praline a base di cioccolato.
Classe 35 Servizi al dettaglio in relazione a dolci; Servizi al dettaglio in relazione a
dolciumi; Gestione di affari commerciali; Pubblicità.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.