Il segno contiene il termine “PUGLIA”, che evoca l’indicazione geografica protetta. Questa denominazione è protetta a norma del REGOLAMENTO (EU) 2024/1143 del 11 Aprile 2024.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 03/12/2024
************Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
ANTICHI SAPORI DI PUGLIA
Marchio denominativo
*************** FRANCAVILLA FONTANA
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 02/08/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I. Sintesi dei fatti
In data 02/08/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c )
e j) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29
Carne e prodotti a base di carne; carni; carne fresca bovina; carne suina;
carne conservata; carne liofilizzata; carne macinata; carne essiccata; carne
spalmabile; carne di tacchino; hamburger di carne; carne di manzo; carne di
vitello; carne surgelata; piatti pronti di carne; prodotti a base di carne
surgelati; carne in scatola; carne per salsicce; succedanei della carne;
pollame; selvaggina; salumi; pesci; frutti di mare e molluschi non vivi; pasta
con i frutti di mare; prodotti ittici comunque conservati; piatti a base di pesce;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 5
prodotti caseari e loro succedanei; latte; succedanei del latte; latte proteico;
latte di mandorle; latte condensato; latte cagliato; siero di latte; prodotti lattieri;
ricotta; formaggi; prodotti caseari; panna; panna montata; panna acida; burro;
dessert a base di latticini; yogurt; yogurt ghiacciato; marmellate; confetture;
uova; prodotti a base di uova; albume di uovo; tuorlo d’uovo; olii e grassi
commestibili; olio d’oliva; olio d’oliva vergine ed extra vergine; olio di girasole
ad uso alimentare; olio di mandorle ad uso alimentare; olio di semi di lino per
uso culinario; frutta; frutta a fette, congelata, conservata, conservata
nell’alcool, cotta, trasformata ed essiccata; frutti cristallizzati; gelatine di frutta;
purè di mele; funghi; funghi in scatola, surgelati, cotti ed essiccati; ortaggi;
ortaggi in scatola, cotti, surgelati ed essiccati; ortaggi lavorati; carciofi
conservati; legumi; legumi cotti, surgelati, essiccati ed in scatola; legumi
lavorati; lenticchie conservate; piselli conservati; fave conservate; mousse di
legumi; frutta a guscio; arachidi preparate; noci preparate; mandorle
preparate; prodotti alimentari a base di patate; gnocchi di patate; patate chips;
crocchette alimentari; fiocchi di patate; frittelle di patate; snack salati a base di
patate; olive; olive conservate; alimenti salati (cibi conservati sotto sale); anelli
di cipolle; cipolle conservate; bevande a base di latte di mandorle; bevande al
latte, nelle quali predomina il latte; sottaceti; cetriolini sottaceto; zuppe; brodi;
brodi ristretti; budelli per salumeria, naturali o artificiali; prodotti di salumeria;
salame; salame piccante; prosciutti; bresaola; prosciutto crudo; concentrati;
polpa di frutta; concentrati di frutta per cucinare; concentrati vegetali per
cucinare; concentrato di pomodoro; passato di pomodoro; conserva di aglio;
conserva di peperoni; conserve di carne; conserve di frutta; conserve di
legumi; conserve di pesce; crema a base di legumi; crema di melanzane;
crema spalmabile a base di noci; crema spalmabile a base di cioccolato;
creme spalmabili a base di grassi per tartine; creme spalmabili a base di
verdure; estratti di carne; imitazione della carne a base vegetale; pasti
preparati; preparati per fare la minestra; preparati per fare i brodi; cibi pronti;
snack salati; snack a base di frutta; salse al formaggio; salse a base di
latticini; semi di girasole preparati; semi preparati; verdure; verdure liofilizzate;
verdure trasformate, in scatola, surgelate, cotte; uva passa; succhi vegetali
per la cucina; succo di pomodoro; tartufi conservati.
Classe 30
Salse; salse pronte; salse per pasta; salse condimentate; salse da cucina;
sughi di carne; preparati per sughi; sughi per pasta; sughi per riso; sughi di
carne (salse); sugo per spaghetti; miscele per sughi in forma granulare; pasta
confezionata e fresca; tagliatelle; gnocchi; gnocchi ripieni; pasta ripiena; pasta
alimentare; pasta surgelata; conserve di pasta; pasta di grano saraceno;
pasta di riso per uso culinario; riso; prodotti essiccati a base di pasta;
condimenti a base vegetale per pasta; piatti essenzialmente a base di pasta;
piatti surgelati principalmente a base di pasta; piatti pronti principalmente a
base di pasta; caffè; tè; cacao; succedanei del caffè, del tè e del cacao;
preparati vegetali succedanei del caffè; cereali lavorati; amidi e prodotti da
essi derivati; aceto; aceto balsamico; aglio tritato; alimenti a base di avena;
aromatizzanti; aromi al caffè; aromi per dolci tranne olii essenziali; avena
frantumata; avena mondata; barrette ai cereali ad alto contenuto proteico;
barrette ai cereali; bevande al cacao con il latte; bevande al cioccolato con il
latte; biscotti; biscottini; brioches; capperi; caramelle; prodotti delle api e
decorazioni commestibili; cioccolato; cioccolato spalmabile; cioccolato
Pagina 3 di 5
spalmabile contenente nocciole; creme; creme spalmabili a base di
cioccolato; aromi e condimenti; pesto; preparati da forno e lieviti; lievito
naturale e in polvere; pane; pane biscottato; pane senza glutine; pangrattato;
panini; pasta con farciture; pasticceria; pasta per dolci; pasta per torte; pasta
di mandorle; pasti preparati; pasticcini; piatti liofilizzati con pasta come
ingrediente principale; pasta liofilizzata con riso come ingrediente principale;
pizze; propoli; ravioli; ravioli a base di farina; maccheroni; spaghetti; miele;
spezie; focacce salate; grissini; dolci; crackers; crackers di riso; crepes;
crostini; dolcificanti naturali; gelati; glasse e ripieni per dolci; yogurt gelato e
sorbetti; ghiaccio per raffreddare; zuccheri; snack salati; prodotti dolciari da
forno; sale; farina di fave; farina di grano; farina di grano saraceno; farina di
nocciole; farina di orzo; farine alimentari; fiocchi di avena; fiocchi di avena
essiccati; germi di grano per l’alimentazione umana; grano saraceno,
lavorato; impasto per il pane; impasto per torte; orzo frantumato; orzo
mondato; salsa di pomodoro; semi di lino per uso culinario; semola di avena;
semolino; snack a base di cereali.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Carattere descrittivo
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
significato seguente: sensazioni proprie del gusto di sostanze alimentari che risalgono da
molti anni di una ben precisa regione dell’Italia meridionale.
https://www.treccani.it/vocabolario/antico1/?search=antico%C2%B9%2F
https://www.treccani.it/vocabolario/sapore/
https://www.treccani.it/enciclopedia/puglia_res-67b75034-9bc7
11e2-9d1b-00271042e8d9_(Enciclopedia-Italiana)/).
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che
sono prodotti elaborati seconde le vecchie tradizioni alimentari, dotate di gusto e di una ben
precisa regione dell’Italia meridionale, ovvero la Puglia. Pertanto, il segno descrive specie,
qualità e la provenienza geografica dei prodotti.
Assenza di carattere distintivo
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Il segno è costituito dall’espressione piuttosto banale e comune in quanto tale e nella sua
costruzione, ‘ANTICHI SAPORI DI PUGLIA’. Unire la parola ANTICHI SAPORI con un luogo
geografico, PUGLIA (rinomata per l’eccellente produzione alimentare), con la quale si vuole
esprimere un particolare sentimento o atteggiamento o, più genericamente, un carattere o,
più specificamente si allude ad uno stile di vita ad una cultura caratterizzata anche certe
tradizioni alimentari (antichi sapori) comunemente associate ad un ipotetico quanto
stereotipato, stile di vita ‘pugliese’. Ebbene, il consumatore percepirebbe il segno come
Pagina 4 di 5
un’informazione promozionale elogiativa, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione
di ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna
indicazione dell’origine commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale
che serve meramente ad evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che essi
sono elaborati secondo le vecchie tradizioni proprie della Puglia e/o che sono genuini,
prodotti con ingredienti locali naturali la cui produzione risale a molti anni/secoli e sono
propri della Puglia.
Il segno oggetto della domanda è inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera j), RMUE perché evoca la indicazione geografica protetta (IG) ‘Olio di
Puglia’ (PGI-IT-02381).
In particolare, il segno «ANTICHI SAPORI DI PUGLIA» contiene il termine «PUGLIA», che
evoca l’indicazione geografica protetta. Questa denominazione è protetta a norma del
REGOLAMENTO (EU) 2024/1143 of 11 April 2024
La domanda di MUE copre, tra l’altro, i seguenti prodotti:
Classe 29 Olii e grassi commestibili; Olio d’oliva; Olio d’oliva vergine ed extra vergine;
Olio di girasole ad uso alimentare.
Tale dicitura comprende olii, olio d’oliva, olio d’oliva vergine ed extra vergine che non hanno
l’origine indicata dall’indicazione geografica presente nel marchio per il quale si richiede la
protezione. Ne consegue che il marchio deve essere rigettato a norma dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera j), RMUE.
Limitazione
Questo impedimento alla registrazione può essere superato restringendo i suddetti prodotti
della Classe 29 interessati dall’indicazione geografica come segue:
‘Olio
di
Puglia’
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
(IG)
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
olio,
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), j) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019043051 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
Pagina 5 di 5
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.