Marchio non registrabile PURE GOLD -01-09-2023

“PURE GOLD” tradotto “oro puro” ad avviso dell’esaminatore è un segno non registrabile in quanto il pubblico di riferimento percepirebbe ORO come un termine elogiativo e, associato a PURO, darebbe l’idea di un prodotto prezioso in assoluto a prescindere dal prodotto che si commercializza, nel nostro caso farine e riso.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 01/09/2023
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****************Reggio Emilia
ITALIA
Fascicolo nº:*****************
Vostro riferimento: *****************
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente:**************************
I. Sintesi dei fatti
In data 05/05/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 30 Farina [farine alimentari]; Riso.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede
    la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “oro puro, totalmente prezioso”.
    Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins in
    data 05/05/2023 all’indirizzo
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pure,
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gold).
  • La prima Commissione di ricorso ha confermato che “GOLD” (oro) è un termine
    elogiativo generico, riferito a qualcosa di molto speciale o di valore, comunemente
    utilizzato nel commercio in tutta l’Unione europea, per tutti i tipi di prodotti o servizi,
    per sottolineare il carattere esclusivo e lussuoso di qualcosa (11/11 /2020, R
    1530/2017-1, GOLD COLLAGEN, punto 59).
  • Il termine «Gold» assume tale accezione elogiativa anche nel segno in esame, i cui
    elementi verbali, «PURE GOLD», sono due termini generici, che trasmettono
    chiaramente l’idea che i prodotti siano unicamente di qualità superiore.
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come
    attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti sono di eccezionale
    qualità superiore. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
    un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione
    elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti.
  • Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un
    grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
    distintivo il marchio nel suo insieme e non distogliere il consumatore dal significato
    puramente informativo ed elogiativo veicolato dagli elementi verbali e rafforzato dal
    colore dorato. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio
    di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si
    richiede la protezione.
  • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018858281 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.