Italia Eventi Group verrebbe percepito semplicemente come un’indicazione non distintiva che i servizi sono prestati da un’organizzazione o
azienda italiana specializzata nella realizzazione di avvenimenti, culturali, sportivi etc. Per tale motivo non è un segno distintivo per cui non è registrabile.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 11/05/2023
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ITALIA
Fascicolo nº: *******************************
Vostro riferimento:
Marchio: Italia Eventi Group
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente:**********************************
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ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 18/02/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 35 Assistenza e consulenza in materia d’organizzazione aziendale; Assistenza e consulenza in materia di organizzazione e gestione delle attività commerciali; Consulenza aziendale in materia di amministrazione di tecnologie dell’informazione; Consulenza aziendale in materia di franchising di ristoranti; Consulenza gestionale aziendale in materia di imprese di produzione; Consulenza in materia di vendita di imprese; Consulenza in materia di efficienza aziendale; Consulenza in materia di cessione di aziende; Aste immobiliari; Consulenza in materia di pubblicità; Marketing degli eventi; Organizzazione e realizzazione di eventi commerciali;
Promozione di eventi speciali; Organizzazione e attuazione di eventi
promozionali; Direzione di eventi commerciali.
Classe 36 Affitto di appartamenti e uffici; Affitto di appartamenti, studi e stanze; Affitto di locali commerciali; Organizzazione di contratti di locazione per l’affitto di proprietà commerciali.
Classe 41 Organizzazione di eventi di intrattenimento; Pubblicazione di calendari di eventi; Realizzazione di eventi culturali; Eventi ricreativi; Organizzazione di eventi sportivi; Organizzazione di eventi culturali e artistici.
Classe 43 Catering di alimenti e bevande per banchetti; Catering di alimenti e bevande
per ricevimenti; Servizi di catering; Servizi di catering esterno; Affitto
d’illuminazioni per interni; Affitto di mobili per esposizioni; Affitto di mobili per presentazioni; Affitto di mobili, tovaglie e suppellettili per apparecchiare;
Affitto di sedie per interni; Affitto di tappeti; Affitto di tavoli per interni;
Noleggio d’attrezzature da bar; Noleggio di apparecchi di illuminazione;
Noleggio di mobili per conferenze; Noleggio di stoviglie; Noleggio di tavoli e
sedie.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
- Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai servizi per i quali si richiede la
protezione, attribuirebbe al segno il significato di “associazione spettacoli repubblica
italiana. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da
Vocabolario online Treccani in data 17/02/2023 all’indirizzo
https://www.treccani.it/enciclopedia/italia/, https://www.treccani.it/vocabolario/evento,
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/group). - Il termine “GROUP” è un termine inglese di base, compreso e conosciuto da tutti i
consumatori nell’Unione Europea, ivi inclusi gli italiani, come stabilito anche dalla
giurisprudenza dei tribunali europei: “In primo luogo, per quanto riguarda i termini
«media group», si deve considerare, infatti, che una parte considerevole del pubblico
di riferimento li comprenderà, in quanto fanno parte del vocabolario di base della
lingua inglese” (traduzione dell’Ufficio) 26/10/2017, T- 331/16, hello media group
(fig.) / HELLO! (fig.), Classi 9, 35 e 42, EU:T:2017:760, § 39. - Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «Italia Eventi Group» semplicemente
come un’indicazione non distintiva che i servizi sono prestati da un’organizzazione o
azienda italiana specializzata nell’organizzazione, predisposizione e realizzazione di
avvenimenti, come ad esempio di manifestazioni sportive, spettacoli di danza,
convegni culturali, ricevimenti e banchetti, (Classi 41 e 43), nonché nelle attività a ciò
collegate e funzionali, come l’affitto di locali commerciali (Classe 36), l’assistenza e
consulenza in materia d’organizzazione aziendale nel settore del catering (Classe
35). Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione
relativa a natura e origine geografica dei servizi. - Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
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II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018824165 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.