Marchio nel settore dell’abbigliamento quando non è distintivo non è registrabile – Alicante- 18-06-2024

Crazy, tradotto dall’inglese significa pazzo, folle. Adattarlo ad un capo di abbigliamento ad avviso dell’esaminatore descrive meramente caratteristiche del prodotto per cui non è distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 11/06/2024
***********Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo
*********** (SO)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 12/01/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 25
Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; abbigliamento sportivo;
calzature sportive.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il

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    consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
    i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
    inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: folle, strano.
    • Il suddetto significato del termine «CRAZY», di cui il marchio è composto, è
    supportato/sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
    • CRAZY ‘If you describe someone or something as crazy, you think they are very
    foolish or strange’. (informazioni estratte da Collins Dictionary) in data 11/01/2023
    all’indirizzo
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crazy)
    • Si rileva inoltre come nel settore, dell’abbigliamento, delle calzature e della
    cappelleria il termine CRAZY sia usato per identificare dei prodotti, fantasiosi ed
    estroversi o volendo essere più precisi e senza voler dare una connotazione negativa
    ma bensì positiva: folli.

  • A conferma di quanto sopra, si vedano, inoltre, i seguenti risultati consultati in data
    11/01/2024:
    https://nl.pinterest.com/helmicoenders/crazy-clothes/
    https://www.pinterest.es/ideas/crazy-shirts/938122766369/
    https://www.facebook.com/crazyhatsidea/
    https://www.walmart.com/c/kp/crazy-hat-day
    https://sotafoundations1.wordpress.com/2015/04/28/new-project-crazy-shoes/
    https://brightside.me/articles/27-crazy-shoes-that-would-turn-your-wardrobe-upside
    down
    614210/
    https://www.designswan.com/archives/super-crazy-shoes-by-kermit-tesoro.html
    • Pertanto, nonostante alcuni elementi costituiti da una stilizzazione delle lettere che
    compongono il termine “CRAZY” scritto in bianco su sfondo nero, il consumatore di
    riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti
    sono folli, strani, fantasiosi estroversi e in generale volutamente “sopra le righe”.
    Pertanto, il segno descrive specie e qualità, dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
    • L’inadeguatezza della stilizzazione segno a dotare lo stesso di capacità distintiva è
    gita stata menzionata nel precedente punto. Di conseguenza, nel suo insieme il
    segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere
    i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
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    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 07/03/2024 che possono essere
    sintetizzate come segue:
    1.
    2.
    3.
    Non vi sarebbe una relazione diretta e concreta fra il segno e i prodotti e servizi.
    Il significato estratto dal dizionario che è stato fornito dall’Ufficio non è corretto
    poiché si riferisce a persone o idee e non a cose. Il richiedente fornisce inoltre
    altri risultati di dizionario, in particolar modo del dizionario “Cambridge”, a
    conferma di quanto sopra. Vengono inoltre forniti esempi di risultati del motore di
    ricerca Google® utilizzando combinazioni di termini quali “Funny Dress”,
    “extravagant dresses”, “wacky dress” per dimostrare come il termine “Crazy” non
    abbia una relazione immediata con i prodotti in questione
    Ritiene il richiedete che i risultati tratti da internet non sarebbero pertinenti poiché
    ad esempio Pinterest® è un social network basato negli USA. Analogo discorso
    viene fatto per Facebook® e per il link al grande magazzino Walmart®. Gli
    ulteriori link indicati non sarebbero collocabili territorialmente.
    Fa presente il richiedente che è titolare di un’analoga registrazione di marchio dell’Unione
    Europea n. 18194679
    per prodotti della classe 25 e che
    il segno in esame è equivalente e comunque sufficientemente figurativo.
    CRAZY non è una parola “frequentemente” usata per riferissi ad abbigliamento.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    In relazione alle argomentazioni di cui ai puntin.1 e 2 si rileva quanto segue.
    La definizione di dizionario fornita dall’Ufficio, e sopra riportata, è estremante chiara. Il
    termine è usato per riferirsi a persone o cose al fine di indicare che sono folli o strane. Nel
    medesimo dizionario “Collins”, consultato dall’Ufficio, vi è un ulteriore significato che
    conferma quanto appena detto:
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crazy
    Traduzione fornita dall’Ufficio: insolito; bizzarro; singolare; Indossa sempre un cappello
    assurdo
    La circostanza che nel dizionario “Cambridge”, certamente reputato, non vi siano esempi
    pertinenti, non è un’argomentazione sufficiente per poter ignorare la definizione fornita
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    dall’Ufficio. Inoltre, come visto, lo stesso dizionario fornisce un significato e un esempio
    relativamente all’uso dell’aggettivo in relazione a capi di abbigliamento.
    Anche volendo ammettere che vi siano altri modi per definire vestiti eccentrici o stravaganti,
    come menzionato dal richiedente, si rammenta che nella valutazione dei fatti è ininfluente
    che esistano altri segni o indicazioni più usuali di quelli che compongono il detto marchio per
    designare le stesse caratteristiche dei prodotti o dei servizi menzionati nella domanda di
    registrazione. Infatti, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, pur prevedendo che il
    marchio, per rientrare tra le cause di impedimento alla registrazione ivi elencate, sia
    composto esclusivamente di segni o indicazioni che possono servire a designare
    caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati, non richiede, però, che tali segni o
    indicazioni siano l’unico modo per designare le dette caratteristiche (12/02/2004, C-363/99,
    Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
    Le argomentazioni di cui ai punti 1e 2 debbono dunque essere rigettate.
    Il fatto che ESTY® e Facebook ® siano rispettivamente un’azienda di commercio elettronico
    e una social network di origine statunitense, sono argomentazioni che debbono essere
    rigettate.
    Nell’ odierna società globalizzata – e ancor più nel web – la sede fisica di una pagina di
    commercio elettronico e di un social network sono assolutamente irrilevanti, ciò che rileva è
    il pubblico di riferimento. Non vi è alcun dubbio che ETSY® sia frequentata e usata per
    vendere e acquistare dal pubblico di lingua inglese dell’Unione. Analogo discorso vale per
    Facebook® dove persone di tutto il mondo hanno accesso a profili di vario tipo, creati da
    utenti di tutto il mondo. Chi scrive ha più volte comprato prodotti su ETSY® che sono stati
    spediti dagli Stati Uniti o dall’Irlanda. Riconosce l’Ufficio che il grande magazzino Walmart®
    non opera nell’Unione europea, ma tale circostanza non esclude che in lingua inglese un
    certo tipo di prodotti della classe 25 non possano essere definiti usando l’aggettivo
    “CRAZY”. Anche nella denegata ipotesi in cui l’uso di tale aggettivo fosse prerogativa degli
    USA, il pubblico europeo è spesso, anche quotidianamente, esposto all’inglese americano
    attraverso i media, come stabilito in precedenti decisioni dalla Corte di giustizia e dalla
    Commissioni di ricorso (09/07/2008, T-323/05, The Coffee Store, EU:T:2008:265, § 40).
    Sulla base di quanto sopra anche le argomentazioni di cui al punto n. 3 debbono essere
    rigettate.
    In relazione al marchio anteriore del richiedente già registrato dall’Ufficio per prodotti identici
    o equivalenti, si segnala che il segno non è né identico, né comparabile, poiché contiene un
    elemento grafico non presente nel segno in esame.
    Ciò premesso, quand’anche il segno fosse identico, e non lo è, si ricorda che la
    giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
    un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
    vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
    un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
    del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
    dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
    Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    IV. Conclusioni
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    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018950325 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.