Marchio meramente elogiativo e promozionale: non supera l’esame

Il segno “Mangia piano!” non supera l’esame perchè ad avviso dell’ufficio preposto sarebbe un mero slogan promozionale che inviterebbe ad un modo rilassato di cibarsi.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 12/08/2024
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Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019032278
Marchio figurativo
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In data 04/06/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29
Classe 30
Classe 43
Olio extra vergine d’oliva.
Condimenti alimentari.
Servizi di ristorazione.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
un invito, un’esortazione a consumare il cibo assaporandolo lentamente.
• il suddetto significato dei termini «MANGIA PIANO!», contenuti nel marchio, era
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario (estratti in data 03/06/2024):
o https://www.treccani.it/vocabolario/mangiare1/
o https://www.treccani.it/vocabolario/piano1/
o https://www.treccani.it/enciclopedia/punto
esclamativo_(Enciclopediadell’Italiano)/
Il contenuto dei link era riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
» semplicemente come
uno slogan promozionale costituito da un’esortazione ad approcciare il cibo in modo
lento, rilassato. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna
indicazione dell’origine commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione
promozionale che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti e
servizi, vale a dire che i prodotti rivendicati nelle Classi 29 e 30 sono talmente buoni
e di qualità che meritano di essere mangiati lentamente per assaporarne al meglio le
caratteristiche e che anche i servizi di ristorazione rivendicati in Classe 43 sono
pensati per creare un ambiente, una situazione, in cui i cibi e le pietanze, oggetto dei
servizi, possano esprimersi al meglio.
• Benché il segno contenga determinati elementi figurativi, costituiti dalla frase
imperativa “MANGIA PIANO!” scritta in caratteri semplici e comuni all’interno di una
forma quadrata, che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così
trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel
modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua
funzione essenziale in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione.
• Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo
7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
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Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 19 032 278 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.