Marchio ingannevole – Alicante 25-01-2023

Un segno non può essere ingannevole e lo è quando il pubblico di
riferimento lo percepisce in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la tutela. Nel nostro caso il marchio contiene «TEA» e il consumatore attribuirebbe a tale elemento il significato di bevanda calda ottenuta dall’infusione delle foglie della pianta del tè. L’inganno c’è nella misura in cui i prodotti cacao e cioccolato non possono in realtà avere le caratteristiche proprie del tè. Infatti il marchio prosegue per quanto riguarda gli infusi e i prodotti a base di tè mentre è rifiutato quando indica prodotti a base di cacao o cioccolato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 25/01/2023
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ITALIA
Fascicolo nº: 018754853
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: **********
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ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 22/09/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 30 Cacao; Cioccolato.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Un segno è considerato ingannevole sulla base del modo in cui il pubblico di
riferimento lo percepirebbe in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Il segno contiene l’elemento «TEA». Il consumatore di riferimento di lingua inglese attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: bevanda calda ottenuta dall’infusione delle
foglie della pianta del tè, nonché le foglie secche per preparare tale bevanda.
https://www.lexico.com/definition/tea
La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in relazione a Cacao; cioccolato’ nella classe 30, poiché trasmette una chiara indicazione che i prodotti per i quali è sollevata un’obiezione sono foglie per preparare il tè o sono destinate a tale bevanda, mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche.
Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento sia ingannato in merito a alla specie e alla destinazione dei prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018754853 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 30 Cacao; Cioccolato.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 30 Miele; Pasticceria; Erbe (conservate); Bevande a base di tè; Tè; Infusi non medicinali.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.