MARCHIO GIA’ REGISTRATO ALL’ESTERO – art. 19 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

MARCHIO GIA’ REGISTRATO ALL’ESTERO
art. 19 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. Il richiedente che nella domanda di registrazione faccia riferimento ad una precedente registrazione ottenuta per lo stesso identico marchio in altro Stato da lui o da un suo avente causa, dovrà unire alla domanda un certificato dal quale risulti in quale data e sotto quale numero d’ordine sia stata fatta la registrazione all’estero.

2. Se la registrazione all’estero abbia avuto luogo a favore di altri, il richiedente deve produrre il titolo di acquisto con il quale sia stato attuato il trasferimento del marchio.

3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana dichiarata conforme ai sensi dell’articolo 6.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016