Marchio e rappresentazione della bandiera italiana – marchio non registrabile – Alicante 24-01-2024

Il marchio in esame è un marchio figurativo la cui parte denominativa è ” “RIALTO” e vuole essere usato per identificare lampade, cornici e articoli per l’arredamento in generale. Ciò che contesta l’ufficio comunitario è la rappresentazione della bandiera della Repubblica Italiana, sotto la protezione dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/01/2024
****** MILANO
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018931703
Marchio figurativo
***********MILANO
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 16/10/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h)
RMUE perché ritiene che il marchio oggetto della domanda debba essere escluso ai sensi dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 11
Classe 20
Lampade da scrivania.
Sgabelli; Cornici [cornici] per fotografie; Cestini portaoggetti [articoli di
arredamento].
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da una bandiera, la bandiera della Repubblica Italiana, sotto la protezione dell’articolo 6 ter della Convenzione di
Parigi, più precisamente:
• Il marchio per il quale si richiede la protezione suggerirebbe al pubblico una
connessione con l’organizzazione in questione nel senso che i prodotti provengono,
o sono approvati, dall’organizzazione in questione, poiché la bandiera italiana,
sebbene rappresentata come ondeggiante al vento, è perfettamente riconoscibile
(21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 65).
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• Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando
un’autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall’autorità competente
dello Stato o dell’organizzazione pertinenti.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 16/10/2023, il 19/10/2023 e il 23/10/2023
di cu viene riportata letteralmente solo l’ultima poiché tutte sostanzialmente identiche:

  1. “Buongiorno avete chiesto voi di togliere la bandiera, in quanto riconducibile ad un
    simbolo nazionale. Lo abbiamo tolto e il logo risulta modificato in modo significativo…
    vorremmo capire cosa dobbiamo fare al logo per renderlo accettabile. grazie “
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    Le ragioni sono esposte nella comunicazione dell’Ufficio inviata in data 23/10/2023 che si
    riporta integralmente:
    “In risposta alle comunicazioni del richiedente del 16/10/2023 e del
    19/10/2023 si precisa quanto segue.
    La prassi dell’Ufficio sulle modifiche della riproduzione del marchio è molto
    rigorosa.
    Le due condizioni necessarie per consentire la modifica del marchio, una
    volta depositato, sono cumulative:
    · l’errore deve essere ovvio, e
    · la modifica non deve alterare in modo sostanziale il marchio depositato.
    Si rileva in tal senso che la modifica proposta altererebbe in maniera
    sostanziale il marchio rispetto a quello inizialmente depositato. Sul punto, si
    invita la richiedente a prendere visione delle Direttive concernenti l’esame
    sui marchi dell’Unione europea, Parte B Esame, Sezione 2 Formalità, 15
    Modifiche alla domanda di marchio dell’Unione europea, 15.1 Modifiche alla
    riproduzione
    del
    marchio
    (https://guidelines.euipo.europa.eu/1935309/2055214/direttive-di-marchi/15
    1-modifiche-alla-riproduzione-del-marchio ).
    Per completezza si precisa che Le tasse versate all’ Ufficio non sono
    rimborsate (eccezioni: l’articolo 33, RDMUE e l’articolo 37, REDC, sul
    rimborso della tassa di ricorso in determinati casi, nonché l’articolo 105,
    paragrafo 5, RMUE, sul rimborso della tassa relativa alla prosecuzione del
    procedimento, quando la domanda non sia ammissibile).
    Alla luce di quanto sopra il richiedente può:
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    1) Ottenere un’autorizzazione dal Governo italiano; o
    2) Depositare una domanda di marchio ex novo che non contenga
    l’elemento contestato. “
    Non essendo stata presentata un’autorizzazione la domanda viene rifiutata ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE, la
    domanda di marchio dell’Unione europea n. 018931703 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.
    Michele M. BENEDETTI – ALOIS