Marchio di un Vino e denominazione d’origine protetta

GENZIANAVITTORIA non è registrabile per un vino poiché conterrebbe due indicazioni di denominazione protette Vittoria’ PDO-IT-A0803 e ‘Cerasuolo di Vittoria’ PDO-IT-A0773.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 05/06/2023
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Fascicolo nº: ***********************
Vostro riferimento: GENZIANAVITTORIA
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente:************************************
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 13/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j)
RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre).
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il segno oggetto della domanda è parzialmente inammissibile alla registrazione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, perché evoca due denominazioni d’origine

protette, più precisamente: ‘Vittoria’ PDO-IT-A0803 e ‘Cerasuolo di Vittoria’ PDO-IT-A0773.
Queste denominazioni sono protette a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
17/12/2013,
La domanda di MUE copre, tra l’altro, i seguenti prodotti:
Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre).
Tale dicitura comprende vini che non hanno l’origine indicata dalle denominazioni d’origine
presente nel marchio per il quale si richiede la protezione. Ne consegue che il marchio deve
essere rigettato a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.
Limitazione
Questo impedimento alla registrazione può essere superato limitando i suddetti prodotti
della Classe 33 interessati dalle denominazioni d’origine. Dato che il segno si riferisce al
termine ‘Vittoria’ presente in queste due denominazioni d’origine, è possibile restringerlo a
una o entrambi denominazioni d’origine. Ad esempio, se si desidera rispettare il disciplinare
di tutte
le denominazioni d’origine, i prodotti dovrebbero essere soggetti a limitazione come segue:
Class 33: ‘Vittoria’ IG vino; ‘Cerasuolo di Vittoria’ IG vino.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j) RMUE, la
domanda di marchio dell’Unione europea n. 018794872 è respinta in parte, vale a dire per:
Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre).
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La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 25 Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e
articoli di cappelleria.
Classe 33 Essenze ed estratti alcolici; Preparati alcolici per fare bevande; Preparati per
fare bevande alcoliche; Sidro.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.