Marchio descrittivo settore alimentare non registrabile

CROSTACEI MEDITERRANEI per un prodotto pesce congelato è descrittivo per cui non registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 05/06/2023
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ITALIA
Fascicolo nº: 018801903
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ***************************
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 08/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 29 Pesce congelato.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
− Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
animali acquatici del mar Mediterraneo.
− II suddetto significato dei termini «CROSTACEI MEDITERRANEI», di cui il marchio è
composto, è supportato dai riferimenti del dizionario online TRECCANI, estratti in
data 07/12/2022 e accessibili agli indirizzi seguenti:
https://www.treccani.it/vocabolario/crostacei/
https://www.treccani.it/vocabolario/mediterraneo/
− I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che il pesce congelato rivendicato in classe 29 consiste di animali acquatici marini
provenienti dal mar Mediterraneo, nella specie crostacei. Pertanto, nonostante alcuni
elementi figurativi costituiti da una forma rettangolare spezzata nella parte sinistra da
una linea bianca verticale e con il lato finale destro biforcato, che richiama la forma di
un’etichetta a sfondo nero su cui è inserita la scritta «CROSTACEI
MEDITERRANEI», il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come
indicativo di informazioni sulla specie dei prodotti.
− Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.
− Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un
grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018801903 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data.