“Accademia del Design” verrebbe inteso dal consumatore medio con il significato di “scuola di disegno”, ha quindi un carattere decisamente descrittivo.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/12/2023
Verona
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio: accademia del design
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *************
Verona
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 05/07/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 41 Corsi di formazione; Organizzazione e realizzazione di corsi di formazione;
Fornitura di corsi di formazione; Organizzazione di corsi di formazione; Corsi
di formazione post-laurea; Fornitura di corsi di formazione online;
Organizzazione di workshop e corsi di formazione professionali;
Organizzazione di corsi di formazione e training; Corsi di formazione scritti;
Coordinamento di corsi; Corsi di formazioni professionale (Fornitura di -);
Corsi di formazione per giovani; Offerta di corsi di formazione; Conduzione di
corsi riguardanti la formazione amministrativa; Conduzione di corsi di
istruzione; Erogazione di corsi di formazione continua; Corsi di formazione
residenziali; Corsi per corrispondenza; Organizzazione di corsi per
corrispondenza; Corsi di formazione relativi a software; Corsi di formazione in
gestione aziendale; Insegnamento mediante corsi per corrispondenza;
Fornitura di corsi di formazione informatica; Erogazione di corsi di
aggiornamento; Conduzione di corsi didattici; Corsi di istruzione residenziali;
Organizzazione di corsi di formazione in istituti di insegnamento
Organizzazione di corsi di formazione in materia di design; Servizi didattici,
ovvero corsi di livello universitario; Formazione in materia di design; Servizi di
formazione in materia di design.
Classe 42 Design di home page; Servizi di design; Design di abbigliamento; Design
industriale; Design di prodotti; Design di modelli; Servizi di design di
abbigliamento; Servizi di design di prodotti; Stilismo [industrial design]; Servizi
grafici (design); Servizi di design per imballaggi; Progettazione [design] di
edifici; Design (disegno industriale); Progettazione di software per
smartphone; Design di telefoni; Design di imbarcazioni; Design di utensili;
Design industriale di automobili; Servizi di design per l’arredamento di interni;
Servizi di design di articoli di gioielleria.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
- il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
Scuola di disegno - Il suddetto significato dei termini «accademia del design», di cui il marchio è
composto, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
https://dizionario.internazionale.it/parola/accademia
https://dizionario.internazionale.it/parola/design - I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i servizi della Classe 41, sono servizi di formazione educativa forniti agli studenti
di design da una scuola superiore di disegno. Inoltre, il consumatore di riferimento
percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i vari servizi di design
della Classe 42 sono forniti da persone che lavorano e/o studiano in un istituto di
formazione specializzato nell’educazione del disegno. Pertanto, il segno descrive
specie e destinazione dei servizi. - Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 03/08/2023, che possono essere
sintetizzate come segue.
- Vengono considerate solo alcuni delle definizioni riportate dal vocabolario per la
parola Accademia. - Il termine Design è termine che si discosta notevolmente dal linguaggio medio usato
dal consumatore italiano per designare tali servizi dato che il termine - Il termine Design riguarda la formazione artistica e Accademia, attiene la
realizzazione tecnico scientifica di progetti e la contrapposizione di due lemmi
appartenenti a due lingue differenti garantisce all’espressione un carattere
univocamente identificativo dei servizi offerti. - Il marchio Design Academy è un marchio complesso, in quanto tutti gli elementi del
segno godono di un carattere distintivo indipendente dagli altri.
III. Motivazione
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Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere la propria obiezione.
Osservazioni generali
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio».
Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34).
Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Confutazione degli argomenti del richiedente
1.
Per quanto riguarda l’osservazione che solo alcune delle definizioni del dizionario per la
parola Accademia, l’Ufficio desidera affermare che perché un marchio sia escluso dalla
registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
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dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei
prodotti o servizi di cui trattasi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta.)
2.
Il richiedente sostiene che esistono modi più comune per fare riferimento alle caratteristiche
dei servizi.
Tuttavia, nella valutazione dei fatti, è ininfluente che esistano altri segni o indicazioni più
usuali di quelli che compongono il detto marchio per designare le stesse caratteristiche dei
prodotti o dei servizi menzionati nella domanda di registrazione. Infatti, l’articolo 7,
paragrafo 1, lettera c), RMUE, pur prevedendo che il marchio, per rientrare tra le cause di
impedimento alla registrazione ivi elencate, sia composto esclusivamente di segni o
indicazioni che possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi
interessati, non richiede, però, che tali segni o indicazioni siano l’unico modo per designare
le dette caratteristiche (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
3.
La comprensione delle lingue non è strettamente limitata dai confini geografici. Può darsi
che, per ragioni storiche, culturali o di altro tipo (mercati transfrontalieri), alcuni termini in una
lingua si siano diffusi e siano ampiamente compresi dal grande pubblico in altri Stati membri
(in particolare quelli con confini terrestri contigui).
Nel caso di specie, la parola design, sebbene sia una parola inglese, sarà intesa anche dal
pubblico di riferimento in Italia poiché si tratta di una lingua diffusa e l’Ufficio ha dimostrato
che è presente anche nei dizionari italiani.
4.
Il richiedente sostiene che la combinazione delle parole oggetto della domanda di
registrazione nel suo insieme ha un significato che va oltre il significato dei suoi elementi.
Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi
ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali
viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di
tali prodotti o servizi, ai sensi dell’[articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE], salvo
che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice
somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a causa del
carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il
neologismo o il termine crei un’impressione sufficientemente diversa da quella
prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo
compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi […]
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione è considerata
nient’altro che la somma delle sue parti perché la combinazione delle parole design e
accademia ha un significato molto chiaro per il pubblico italiano, che ha evidenti qualità
descrittive quando viene associato ai servizi offerti.
IV. Conclusioni
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Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018875752 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.
Mary DESMON