L’EUIPO ha respinto la domanda di registrazione del marchio denominativo dell’Unione europea SALÈ per prodotti alimentari della classe 30, ritenendolo privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7 RMUE. Secondo l’Ufficio, il segno è praticamente identico al termine francese “salé” e verrebbe percepito dal pubblico francofono come una semplice indicazione descrittiva del gusto salato.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 02/12/2025
**************Vicenza
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento: Sale
Marchio: SALÈ
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente:
************Grezzana
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 08/07/2025 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera b, e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:
Classe 30 Alimenti a base di cereali cotti al forno; Alimenti a base di cereali; Alimenti a
base di farina; Alimenti a base di impasti; Alimenti a base di mais; Alimenti
a base di riso; Alimenti a base di avena; Alimenti da colazione a base di
cereali; Alimenti (farinacei); Alimenti pronti salati a base di farina di patate;
Bagels [pasta lievitata a forma di anello]; Baguette; Baguette ripiene; Baozi
[panini farciti]; Barrette a base di grano; Barrette ai cereali e barrette
energetiche; Barrette alimentari a base di cereali; Barrette di avena;
Barrette di cereali; Barrette di muesli; Barrette energetiche a base di
cereali; Basi per pizza; Basi per pizze; Basi precotte al forno per pizza;
Bastoncini di toast alla francese [pane inzuppato in una miscela d’uovo e
latte e poi fritto] surgelati; Biscotti; Biscotti a base di cereali per
l’alimentazione umana; Biscotti a base di malto per l’alimentazione umana;
Biscotti di pane; Biscotti [dolci o salati]; Biscotti per accompagnare il
formaggio; Biscotti per aperitivi; Biscotti salati; Biscotti wafer salati;
Biscottini; Brezel morbidi; Briciole; Brioche; Brioches; Burritos; Calzoni;
Cannelloni; Cantucci; Carta commestibile; Carta di riso commestibile;
Cereali; Cereali caldi da colazione; Cereali lavorati; Cereali lavorati per
l’alimentazione umana; Cereali per l’alimentazione umana; Cereali per la
colazione a base di riso; Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati,
preparati da forno e lieviti; Cereali per la prima colazione, porridge e fiocchi
d’avena; Cereali per la prima colazione; Cheeseburger [panini]; Chips al mais; Churros; Chutney; Cialde; Cialde commestibili; Cialde di carta
commestibile; Cialdoni; Ciambelline croccanti salate; Cibi estrusi a base di
grano; Cibi estrusi a base di mais; Cracker; Cracker salati; Crackers;
Crackers di riso; Crêpes; Crespelle; Croissants; Crostini; Crostini di pane;
Fette biscottate, biscotti; Filoncini di pasta per pane fritti; Fiocchi d’avena;
Fiocchi d’avena e di frumento; Fiocchi d’orzo; Fiocchi di avena; Fiocchi di
cereali essiccati; Fiocchi di frumento; Fiocchi di grano; Fiocchi di grano
turco; Fiocchi di mais; Fiocchi di riso naturale; Flan; Focacce; Focaccine;
Friabile; Frollini; Frollini (biscotti); Galletta [biscotti]; Gallette di riso;
Gnocchi; Grissini; Grissini spessi; Impasti, pastelle e loro miscele; Impasto
per il pane; Impasto per pizza; Involucri di pasta; Involucri di tortilla;
Lasagne; Muesli; Pancake salati; Pane; Pane al carbonato di sodio; Pane al
malto; Pane al vapore; Pane alla frutta; Pane all’aglio; Pane aromatizzato
alle spezie; Pane azzimo in fogli sottili; Pane biscottato; Pane con semi di
soia; Pane croccante; Pane d’azzimo; Pane danese; Pane di segale; Pane
e panini; Pane fatto con farina di mais (almojabana); Pane fresco; Pane
integrale; Pane iposodico; Pane multicereali; Pane non lievitato; Pane Pita;
Pane precotto; Pane ripieno; Pane semicotto; Pane senza glutine; Pane
surgelato; Pane tostato; Panettone; Pangrattato; Panini; Panini croccanti;
Panini danesi; Panini imbottiti; Panini morbidi; Pasta alimentare; Pasta
all’uovo; Pasta con farciture; Pasta confezionata e fresca, tagliatelle e
gnocchi; Pasta da inserire nella pizza; Pasta fillo; Pasta fresca; Pasta in
fogli; Pasta integrale; Pasta lievitata con ripieni di carne; Pasta lievitata con
ripieni alle verdure; Pasta lievitata con ripieni di frutta; Pasta madre; Pasta
per pane; Pasta per pizza; Pasta ripiena; Pasta secca; Pasta senza glutine;
Pasta sfoglia; Paste alimentari; Paste alimentari farinacee per
alimentazione umana; Paste alimentari preparate; Paste alimentari ripiene;
Pasticcio [dolce o salato]; Piccole pagnotte rotonde; Pizza; Pizza fresca;
Pizza ripiena; Pizza senza glutine; Pizze; Pizze conservate; Pizze fredde;
Pizze non cotte; Pizze [pronte]; Pizze surgelate; Plum-cake; Polenta;
Preparati a base di cereali; Preparati alimentari a base di farina; Preparati
fatti di cereali; Preparati per basi per pizze; Preparati per prodotti da forno;
Preparati per ripieni a base di pane; Prodotti a base di cereali per
l’alimentazione umana; Prodotti alimentari a base di cereali; Prodotti
amidacei per uso alimentare; Prodotti da forno; Prodotti da forno senza
glutine; Prodotti da forno surgelati; Prodotti di panetteria pronti da infornare;
Prodotti essiccati a base di pasta; Quiche; Quiche, torte salate; Ravioli;
Riccioli di mais; Sandwiches; Schiacciate a base di patate; Sfogliatine a
base di cereali; Snack a base di cereali; Snack a base di farina di riso;
Snack a base di farina di patate; Snack a base di farina di cereali; Snack a base di farina di soia; Snack a base di frumento; Snack a base di frumento
integrale; Snack a base di mais; Snack a base di muesli; Snack a base di
pane croccante; Snack a base di riso; Snack ai cereali; Snack
principalmente a base di cereali estrusi; Snack principalmente a base di
riso; Snack principalmente a base di pasta; Snack principalmente a base di
pane; Snack principalmente a base di cereali; Snack principalmente a base
di confetteria; Snack pronti a base di cereali; Snack salati a base di farina;
Snack salati pronti a base di farina di mais e formati tramite estrusione;
Spuntini a base di cereali; Spuntini a base di farina; Spuntini a base di
mais; Spuntini a base di mais soffiato; Spuntini a base di più cereali;
Spuntini a base di riso; Spuntini di frumento estruso; Spuntini salati a base
di cereali; Spuntini salati a base di granturco; Stuzzichini di pitta (pane
arabo non lievitato); Tagliatelle; Tagliatelle all’uovo; Tagliatelle di farina
integrale; Tagliatelle di grano saraceno; Tagliolini secchi; Tartine; Toast;
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Torte; Torte all’uovo; Torte di riso; Torte dolci o salate; Torte fresche; Vol au
vents; Wafer; Wafer [alimenti].
I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali:
Nella lingua francese, l’accentazione è determinante per pronuncia e signi
Il pubblico di riferimento è consumatore medio di lingua francese, che attribuirebbe al
segno il significato seguente: condito con sale.
Il termine «SALÈ» di cui il marchio è composto, è praticamente identico a «SALÉ»
aggettivo derivato dal participio passato del verbo ‘saler’, il cui significato è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
https://www.cnrtl.fr/definition/sal%C3%A9. Il contenuto rilevante di questo link è stato
riprodotto nella Notifica dei motivi di rifiuto.
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SALÈ» semplicemente come
un’indicazione non distintiva che i prodotti richiesti (prodotti alimentari di diverso tipo)
sono stati conditi con o contengono sale, sono salati (per esempio per distinguerli da
altri prodotti dello stesso tipo che non lo sono). Pertanto, il pubblico di riferimento
tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma
meramente come un’informazione relativa alla natura dei prodotti. Di conseguenza, il
segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 27/08/2025, che possono essere
sintetizzate come segue:
Il pubblico di riferimento è l’intera popolazione dell’Unione europea. La conoscenza
del francese non è sufficientemente diffusa da determinare un’associazione tra il
termine in esame e il concetto di “salato” nella maggioranza dei consumatori, perché
nelle diverse lingue europee tale concetto è espresso con termini molto diversi,
senza assonanze con “salé”. rendendo non scontata l’assimilazione tra “SALÈ” e “salé”.
Qualora l’Ufficio decidesse di mantenere l’obiezione, si richiede, in subordine che
esso venga registrato in tutti gli Stati membri esclusi quelli francofoni (Francia, Belgio
e Lussemburgo).
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere i propri motivi di rifiuto.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi privi di carattere distintivo».
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I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
dei servizi interessati (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
T‑360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
«[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
utilizzazione» (04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare
come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
di segno» (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
Il richiedente fornisce una spiegazione di come sia stato scelto il termine “salè”
all’interno dell’impresa. Esso è nato come espressione gergale interna ai fondatori
dell’azienda per indicare prodotti dal gusto particolarmente riuscito, senza riferimento
diretto alla salatura, e usato anche per prodotti dolci. La scelta del nome per una
nuova linea di prodotti deriva quindi da questo uso creativo e identitario. di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di alcune categorie di
marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258,
§ 38).
È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della
categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T‑194/01, Soap device,
EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento
d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il
pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare
del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T‑130/01, Real
People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy,
EU:T:2003:183, § 21).
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il
consumatore medio è normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto, ma il
suo livello di attenzione varia in funzione della natura dei prodotti. Per i prodotti di consumo
quotidiano, e in particolare per i prodotti alimentari comuni, quali quelli richiesti, il grado di
attenzione è notoriamente basso, trattandosi di acquisti frequenti, rapidi e di modesto valore
economico.
In tale contesto, il consumatore medio non effettua un’analisi linguistica o ortografica
approfondita del marchio, né è portato a soffermarsi su differenze minime di accentazione
grafica. Nel caso di specie, la differenza tra l’accento grave (è) e l’accento acuto (é)
rappresenta una variazione di dettaglio che difficilmente viene colta dal consumatore medio
francese nel normale atto d’acquisto, in particolare su confezioni di prodotti alimentari
standardizzati e venduti in grande distribuzione.
La coincidenza quasi totale tra “SALÈ” e “salé” sotto il profilo visivo e fonetico porta il
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consumatore francese a ricondurre immediatamente il segno ad un termine chiaramente
comprensibile, senza soffermarsi sulla diversa accentazione. Va inoltre considerato che, nel
contesto dei prodotti alimentari, il termine “salé” è direttamente ricollegabile ad una
caratteristica del prodotto (il gusto). Il consumatore medio francese sarebbe pertanto
naturalmente portato a interpretare segni quasi identici (“salè” e “salé”) come indicazioni di
contenuto o sapore, piuttosto che come indicazioni di origine imprenditoriale. Ciò rafforza la
probabilità che la differenza tra “SALÈ” e “salé” venga ignorata o ritenuta irrilevante.
A proposito dell’argomento secondo cui il segno è distintivo per la maggior parte dei







