Marchio descrittivo per un liquore – Alicante 27-06-2023

MALLOPURO: il consumatore che si approccia al settore dei liquori e dei vini, percepirebbe il segno Mallo come la parte esterna carnosa del frutto della noce e di piante affini. Puro: senza alterazioni. Il marchio è descrittivo ed è respinto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 27/06/2023
JACOBACCI & PARTNERS S.P.A.
Via Tomacelli, 146
I-00186 Roma
ITALIA
Fascicolo nº: 018845826
Vostro riferimento: C0017881
Marchio: MALLOPURO
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: SOCIETÀ AGRICOLA DI MAIO S.S.
VIA PROVINCIALE PER MONDRAGONE
S.N.C.
I-81050 FRANCOLISE (CASERTA)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 18/04/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33 Alcolici distillati; Amari alcolici; Liquori; Nocino; Digestivi [alcolici e liquori];
Alcolici (bevande alcoliche).
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana che attribuirebbe al
    segno il significato seguente: parte esterna carnosa del frutto della noce e di piante affini che
    non ha subito alterazioni / nient’altro che la parte esterna carnosa del frutto della noce e di
    piante affini.
  • I suddetti significati dei termini congiunti «MALLO» e «PURO», di cui il marchio è
    composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario:
    https://www.treccani.it/vocabolario/mallo1/ e https://www.treccani.it/vocabolario/puro/-.
    L’Ufficio ha inoltre riportato vari link a pagine web, da cui si evince che il mallo è utilizzato
    per la produzione di alcolici (informazioni ricavate il 17/04/2023):

    https://www.farmaspeed.it/itm/liquore-amaro-mallo-di-noce-noce-americana-200-ml/226972;
    https://www.repubblica.it/il-gusto/2022/02/24/news/liquori_distillati_sicilia_autoctoni338613714/; https://www.paesidelgusto.it/padre-peppe-elixir-di-noce/;
    https://www.aisnapoli.it/2009/06/26/giugnonewsletter-ais-campania/.

  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti (Liquori; Nocino; Digestivi; Alcolici ecc.) contengono come ingrediente o sono
    prodotti a base della parte esterna carnosa del frutto della noce e di piante affini che non ha
    subito alterazioni. Pertanto, il segno descrive la qualità/l’ingrediente dei prodotti.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
  • Peraltro va notato che ‘MALLOPURO’ nell’accezione di ‘nient’altro che la parte esterna
    carnosa del frutto della noce e di piante affini’ più sopra indicata, potrebbe essere percepito
    dal pubblico di riferimento di lingua italiana anche come una dicitura promozionale elogiativa
    il cui proposito è quello evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, ossia che essi sono solo
    ed esclusivamente a base di mallo.
  • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018845826 è
    respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.