Il consumatore finale che si approccia alle macchine per l’imballaggio quale prodotto commercializzato con il segno NOVA percepirebbe il prodotto come qualcosa di nuovo, una novità rispetto ai competitors. Il termine ha evidente carattere descrittivo.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 17/10/2023
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I-40123 Bologna
ITALIA
Fascicolo nº: ****************
Vostro riferimento: ******
Marchio: NOVA
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *******************(RN)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 05/06/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 7 Macchine per imballaggio; Impianti di imballaggio; macchine fardellatrici;
Macchine inscatolatrici; macchine avvolgitrici; Macchine legatrici; Macchine
per l’avvolgimento con film estensibile per l’applicazione di pellicole in
materie plastiche su carichi pallettizzati; robot industriali; macchine per la
fabbricazione di imballaggi; macchine imbottigliatrici; Macchine per
confezionare; macchine incartonatrici; Macchine per riempire contenitori per l’imballaggio.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
- Il consumatore di lingua portoghese, slovacca e croata, ovvero un professionista del settore industriale, meccanico e robotico, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione (che appartengono a un settore di mercato altamente specializzato) attribuirebbe al segno il significato di “nuova/novità, di recente esistenza; qualcosa di successivo a ciò che già esiste; che non ha precedenti/che è originale; che ha subito una trasformazione o un rinnovamento”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario estratti dai dizionari delle rispettive lingue in data 05/06/2023
(https://dicionario.priberam.org/novo, https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/kratkyslovnik/?q=novo, http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search). - I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che prodotti richiesti (sostanzialmente macchine, macchinari, impianti e robot di tipo o per uso industriale) sono di recente esistenza (ad esempio perché sono prodotti nuovi), hanno subito una trasformazione o rinnovamento (ad esempio perché sono
prodotti in base a nuove tecniche o conoscenze), costituiscono una novità, sono originali, senza precedenti (ad esempio perché integrano soluzioni nuove o rispondono ad esigenze prima inesistenti). Pertanto, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla qualità dei prodotti. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/08/2023, che possono essere sintetizzate come segue.
- Il concetto di “nuovo” è uno dei multipli significati del termine “NOVA” in ognuna delle tre lingue del rifiuto provvisorio. Il termine è utilizzato anche per indicare un oggetto stellare che subisce un improvviso e significativo aumento di luminosità. Ci sono le medesime probabilità che il consumatore di riferimento associ al termine NOVA il concetto di ‘nuovo/novità’ e l’idea di una stella, concetto completamente avulso dai prodotti rivendicati.
- L’Ufficio ha registrato altri marchi “NOVA” come i MUE n. 018331323, MUE n. 018339621
e MUE n. 0187024501. - L’Ufficio ha registrato, anche recentemente, altri marchi denominativi o figurativi in cui la componente grafica è composta da elementi banali come, ad esempio, il marchio verbale ‘FAST’ per cronometri o il marchio verbale ‘SLIM FEET PRO’ per suole da scarpe.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
di mantenere la propria obiezione.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio».
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Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Il richiedente sostiene che nelle tre lingue per cui è emessa l’obiezione, il termine “NOVA” abbia almeno un ulteriore significato, vale a dire uno specifico oggetto stellare, e che in questo senso il marchio sarebbe distintivo, in quanto semanticamente scollegato rispetto ai prodotti rivendicati.
Tuttavia, perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta.)
Pertanto, poiché il segno in esame designa in uno dei suoi significati principali (fatto non contestato dal richiedente) la caratteristica dei prodotti designati di essere nuovi o di recente
esistenza, che hanno subito un rinnovamento, o costituenti una novità (sono originali, senza
precedenti, integrano soluzioni nuove o rispondono ad esigenze prima inesistenti, ecc.),
“NOVA” è un segno descrittivo e non distintivo per tali prodotti.
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Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali i MUE a
componente “NOVA” n. 018331323, MUE n. 018339621 e MUE n. 0187024501, e i marchi
MODERN GOLF n. 018881607, per Abbigliamento da golf, NATURAL RESISTANCE n.
018888469 per Fili e filati; Abbigliamento, ecc. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata
afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio
[dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di
un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio
dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
(15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
EU:T:2002:245, § 35).
«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
In relazione al fatto che l’Ufficio ha registrato marchi a componente “NOVA”, si rammenta
che possono essere invocate precedenti decisioni dell’Ufficio e, quando realmente
comparabili, l’Ufficio deve valutare se debbano essere seguite. Tuttavia, i marchi citati dal
richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda in quanto si
riferiscono a prodotti diversi da quelli della fattispecie in esame.
Inoltre, l’Ufficio deve comunque decidere caso per caso se, sulla base di una corretta
interpretazione della normativa, il marchio richiesto sia idoneo alla registrazione. Nel caso in
esame, la decisione è coerente con la prassi dell’Ufficio sui motivi assoluti di rifiuto e
conforme alla giurisprudenza dei tribunali europei. Fondamentalmente, nell’ambito del diritto
europeo armonizzato dei marchi e ancor più nell’ambito della pratica d’esame dell’Ufficio, si
dovrebbe cercare di garantire che gli stessi risultati siano raggiunti in casi comparabili
(02/12/2009, C-39/08, ‘ Volkhandy’, EU:C:2009:91). Di conseguenza, se in un caso
precedente l’Ufficio ha forse adottato erroneamente un approccio eccessivamente generoso,
tale errore non dovrebbe essere aggravato adottando lo stesso approccio in un caso
successivo.
Nella misura in cui potrebbe essersi verificata una certa incoerenza rispetto ad un marchio,
una persona che presenta una domanda di registrazione di un segno come marchio non può
avvalersi, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una decisione identica, su un atto
eventualmente illecito commesso rispetto ad altri marchi a beneficio di qualcun altro. Ciò non
è diverso quando riguarda la ricorrente stessa (27/02/2002, T-106/00, «Streamserve», § 67,
EU:T:2002:43).
Infine, gli altri casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale
domanda in quanto tutti i loro elementi (verbali, figurativi e di copertura merceologica) sono
diversi da quelli della fattispecie.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018863676 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
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all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.