marchio descrittivo per banche dati nel settore cardiovascolare

ll pubblico di riferimento percepirebbe il segno «CARDIO4YOU» come informazione promozionale che i prodotti della classe 9 come ad es banche dati; server di banche dati; software di analisi di segnali medicali, sono dedicati all’organo muscolare cardiaco e che quindi servano per gestire informazioni che riguardano persone con disfunzioni cardiovascolari.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 12/07/2024
************Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

CARDIO4YOU
Marchio denominativo
************ Trento TN
ITALIA
In data 08/04/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 9
Classe 35
Banche dati; Banche dati interattive; Banche dati (elettroniche); Server di
banche dati; Software interattivi per banche dati; Software per cloud
computing; Software web-based di gestione, analisi e refertazione di esami
diagnostici; Software di analisi di segnali medicali; Software di archiviazione
ed analisi di parametri biomedicali; Software di gestione pazienti e correlati
parametri biomedicali ed esami diagnostici; Software medicale per
l’elaborazione, la gestione ed archiviazione di dati clinici; Software per
telerefertazione e teleconsulenza in ambito medico; Software per
consultazione e gestione di dati sanitari (Personal Health Record).
Gestione di banche dati; Gestione di banche dati (Computerizzata -);
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Aggiornamento e manutenzione dei dati in banche dati informatiche;
Compilazione di banche dati informatiche; Gestione di banche dati
informatiche; Elaborazione automatizzata dei dati medici.
Classe 38
Classe 42
Classe 44
Servizi di comunicazione tra banche dati; Fornitura di accesso a banche
dati.
Sviluppo di banche dati; Piattaforma come servizio [PAAS] comprendente
piattaforme software per la trasmissione di immagini, contenuti audiovisivi,
contenuti video e messaggi; Ricostruzione di banche dati; Installazione di
software per banche dati; Cloud computing; Fornitura di ambienti informatici
virtuali
tramite
cloud computing; Sviluppo, programmazione ed
implementazione di software; Informazioni e dati in materia di ricerca e
sviluppo medici e veterinari; Piattaforma cloud per l’invio e la refertazione di
parametri biomedicali ed esami diagnostici; Piattaforma di acquisizione,
archiviazione, analisi, refertazione di esami diagnostici (raw data e/o pdf);
Piattaforma di interazione e scambio dati tra operatori sanitari; Piattaforma
web di engagement per il setting medicale; Piattaforma web per la
prenotazione di prestazioni sanitarie; Piattaforma web per avvio di
prestazioni strumentali; Piattaforma web la per prenotazione, il pagamento e
l’esecuzione online di televisite; Piattaforma digitale di booking e gestione
agende/disponibilità; Piattaforma per esecuzione di telenconsulti multi
utente; Piattaforma di condivisione di documentazione di natura sanitaria;
Piattaforma Cloud per la gestione di dati medicali.
Servizi medici; prenotazione esami medici; effettuazione esami medici;
consulenza medica da remoto; visite mediche da remoto; compilazione di
referti medici.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il
pubblico specializzato in campo medico, nonché il consumatore o la consumatrice media di
lingua inglese dell’Unione europea, attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano
nel modo seguente: organo muscolare cardiaco, le cui contrazioni spingono il sangue
attraverso il sistema circolatorio, rivolto a, per le, ecc., persone.
Il suddetto significato dei termini «CARDIO4YOU», di cui il marchio è composto, è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cardio
https://www.computerhope.com/jargon/f/four.htm
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/you
Il
pubblico di riferimento percepirebbe il segno «CARDIO4YOU» come indicativo
dell’informazione promozionale che i prodotti della classe 9 per i quali è sollevata obiezione,
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per esempio banche dati; server di banche dati; software di analisi di segnali medicali, sono
dedicati all’organo muscolare cardiaco, le cui contrazioni spingono il sangue attraverso il
sistema circolatorio, rivolto a, per le, ecc., persone. Per esempio, perché sono banche dati
che servono per la gestione di informazioni riguardanti persone che presentano disfunzioni
cardiovascolari, o perché sono programmi informatici per l’analisi di dati relativi a persone
affette da cardiopatie.
Inoltre, in relazione ai servizi della classe 35, ad esempio gestione di banche dati
(computerizzata -); elaborazione automatizzata dei dati medici, della classe 38, ad esempio
fornitura di accesso a banche dati, e della classe 42, ad esempio sviluppo di banche dati, il
pubblico di riferimento intenderebbe che il segno indica che tali servizi sono dedicati alla
creazione, gestione, ecc., di banche dati specificamente pensate per il muscolo cardiaco per
le persone. Per esempio, perché tali servizi permettono di creare banche dati per
immagazzinare dati analitici complessi, come per esempio ecocolordoppler, riguardanti la
salute del cuore delle persone.
Similmente, i servizi della classe 42, quali ad esempio piattaforma cloud per l’invio e la
refertazione di parametri biomedicali ed esami diagnostici; piattaforma per esecuzione di
teleconsulti multi-utente, e della classe 44, per esempio, prenotazione esami medici;
consulenza medica da remoto, sono dedicati all’organo cardiaco per le persone. Per
esempio perché permettono l’esecuzione di consultazioni di più esperti o colloqui e
consulenze con pazienti cardiovascolari.
Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a
evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi.
Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/06/2024 che possono essere
sintetizzate come segue:

  1. Il segno in esame non verrebbe percepito come uno slogan promozionale relativo
    all’organo muscolare cardiaco poiché esso è una abbreviazione del marchio della
    richiedente “CARDIOLINE” usato e registrato nell’UE e in altri paesi extraeuropei.
  2. Il significato di CARDIO è: “esercizi fisici che favoriscono il cuore e i vasi sanguigni,
    come ad esempio la corsa, il nuoto e il ciclismo” e tal fine si indica il dizionario
    Collins.
  3. Alla luce di quanto sopra i consumatori non percepirebbero il segno come
    meramente descrittivo dei prodotti e servizi obiettati. Non esisterebbe una
    connessione immediata neanche con i servizi della classe 44 ““prenotazione esami
    medici; consulenza medica da remoto”. Alla luce d quanta sopra afferma
    letteralmente il richiedente che “se non esiste un collegamento immediatamente
    riconoscibile tra il significato del segno e i prodotti e servizi, non può essere
    considerato né un messaggio pubblicitario né un uso descrittivo.”
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  4. Vi sono oltre 600 marchi che includono il termine CARDIO nel registro dell’Ufficio.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi privi di carattere distintivo».
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
    che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
    la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    Prima di analizzare le argomentazioni in esame è opportuno fare una premessa.
    Nella misura in cui il richiedente sottolinea che il segno non ha «alcun significato
    descrittivo», l’Ufficio osserva che l’obiezione ufficiale si basa non sull’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera c), bensì sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, a causa della mancanza di
    carattere distintivo. In altri termini, un segno non può essere considerato distintivo per il solo
    fatto di non essere descrittivo (30/04/2003, T-707/13 e T-709/13, BE HAPPY,
    EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015,
    R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
    Per chiarire meglio tale punto può essere opportuno ricordare quanto detto dalla Corte di
    Giustizia:
    Anche se un determinato termine potrebbe non essere chiaramente descrittivo dei prodotti e
    servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera c), RMUE, il termine potrebbe comunque essere oggetto di obiezione ai
    sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbe percepito dal
    pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni sulla natura dei
    prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l’origine. Ad esempio, il termine «medi»
    è stato considerato come semplice trasmissione di informazioni al pubblico di riferimento
    circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del fatto che si riferissero genericamente
    al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).
    Sebbene il significato del segno stabilito dall’Ufficio possa non essere chiaramente
    descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si può considerare come elemento che fornisce
    soltanto informazioni sul fatto che i prodotti e servizi hanno ad oggetto il cuore e la sua
    attività e che in qualche modo sono personalizzate.
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    Chiarito quanto sopra si analizzano di seguito le argomentazioni del richiedente:
    In merito a quanto riassunto al punto 1 si rileva che il fatto che il segno in esame è
    un’abbreviazione del marchio registrato del richiedente non è stato provato, così come non è
    stato provato che detto marchio sia stato usato intensamente in molteplici paesi dell’Unione.
    Inoltre, l’unico uso che potrebbe rilevare, se opportunamente invocato e supportato da prove
    idonee, è quello del segno in esame e non quello del segno CARDIOLINE.
    Le argomentazioni di cui al punto n.1 debbono essere rigettate.
    In merito agli ulteriori significati che il termine CARDIO può avere, si rileva che sia che il
    segno venga percepito come “cuore per te” o come “esercizio fisico per te” la non distintività
    del segno è lampante.
    In tal senso indipendentemente dal fatto che le rilevazioni della frequenza cardiaca vengano
    effettuate per fini medici o per fini più orientati all’attività sportiva tali rilevazioni possono
    essere gestite e rilevate da software e essere salvate in banche dati (classe 9) che poi
    debbono essere gestite, mantenute e i dati debbono essere elaborati e trattati (classe 35).
    Dette banche dati poi possono aver necessità di comunicare fra loro (si pensi a studi o
    rilevamenti fatti in luoghi geografici differenti o alla necessità di comparare i dati con pazienti
    o persone appartenenti alla medesima fascia di età) e per fare ciò è necessario accedere
    alle stesse. Dette banche dati debbono anche essere sviluppate e tutti i servizi in classe 42
    possono essere usati per analizzare, comunicare e anche effettuare i rilevamenti della
    frequenza cardiaca nell’ambito di un’attività medica e di un’attività sportiva “CARDIO”.
    Infine, tali servizi di rilevamento sono resi da professionisti del settore, debbono essere
    prenotati e possono essere prestati in situ o da remoto ed è necessario, o per lo meno
    opportuno, emettere un referto dopo gli stessi (classe 44).
    Alla luce di quanto sopra sia che il termine CARDIO significhi cuore sia che significhi attività
    fisica di tipo “CARDIO” il segno verrà comunque percepito come uno slogan non distintivo.
    Può essere opportuno analizzare le due seguenti immagini che riassumono tutto quanto
    sopra esposto e che sono state tratte in data 11/07/2024 dal web:
    https://www.corriere.it/sport/18_luglio_31/cr7-co-spirometro-dexa-tensomiografo-ecco
    macchine-che-studiano-salute-calciatori-fb84b054-9488-11e8-8f77-2ea13bfc36ea.shtml
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    https://www.medicinadellosport.fi.it/diagnostica/test-da-sforzo-cardiopolmonare/
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    In entrambe le immagini vediamo due persone, il primo un famoso atleta e il secondo è un
    paziente o presunto tale, che effettuano un test da sforzo. Certamente i macchinari usati,
    sono collegati a banche dati e operano attraverso software e i servizi prestati o che possono
    essere prestati sono assolutamente gli stessi rivendicati dal richiedente.
    Si rileva infine che i prodotti e servizi possono funzionare o essere prestati anche senza
    l’ausilio di apparecchiature particolarmente complesse, ma di dimensioni ridotte, nelle
    immagini che seguono degli “Holter” collegati ad uno smartphone. Immagini tratte dalla
    pagina di commercio elettronico Amazon® in data 11/07/2024:
    https://www.amazon.it/s?k=holter+cardiaco&__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD
    %C3%95%C3%91&crid=M8NEY9YM3B53&sprefix=holter+cardiaco%2Caps
    %2C156&ref=nb_sb_noss_1
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    Si deve dunque concludere che il segno CARDIO4YOU, laddove usato in relazione ai
    prodotti e servizi rivendicati che sono o possono essere tutti prestati in ambito medico e
    cardiologico, verrà percepito come uno slogan (“CUORE PER TE”) e non come un segno
    distintivo.
    In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.4 l’Ufficio si rimette interamente alle parole
    della Corte per rigettare le stesse.
    La giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione
    di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
    vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
    un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
    del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
    dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
    Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018990280 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.