L’EUIPO ha respinto la registrazione del marchio “Controllo Fotovoltaico”, ritenendolo descrittivo e privo di carattere distintivo per i servizi della classe 42, come la consulenza in ambito energetico. Il termine descrive direttamente l’attività svolta, senza distinguere l’origine dei servizi, violando l’art. 7 del RMUE.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/09/2025
*************** Rovato
ITALIA
Fascicolo nº: **************
Vostro riferimento: 20250426_ControlloFotovoltaico
Marchio: Controllo Fotovoltaico
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente:
*************** Barbariga
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 24/05/2025 l’Ufficio ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto
della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
I servizi per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:
Classe 42 Consulenza in materia di risparmio energetico; Consulenza in materia di
economia dell’energia; Servizi di consulenza in materia di efficienza
energetica; Consulenza professionale in materia di conservazione
dell’energia; Fornitura di consulenza tecnica relativa a misure di risparmio
energetico; Consulenze tecniche per metodiche di risparmio energetico;
Servizi di consulenza in materia di utilizzo di energia; Consulenza
professionale in materia di efficienza energetica degli edifici; Progettazione
e sviluppo di sistemi fotovoltaici; Progettazione di sistemi solari fotovoltaici;
Verifica dell’energia; Ricerca di gas; Diagnosi energetica; Ricerca in ambito
energetico; Test di efficienza energetica degli edifici.
I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: verifica del funzionamento e
dell’efficienza di materiali, macchinari, impianti fotovoltaici, ossia che generano forza
elettromotrice in seguito ad assorbimento di luce.
Dato che il segno ha un chiaro sig
Il suddetto significato dei termini «Controllo Fotovoltaico», di cui il marchio è
composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://dizionario.internazionale.it/parola/controllo
https://dizionario.internazionale.it/parola/fotovoltaico
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i servizi in classe 42 – quali ad esempio consulenza in materia di risparmio
energetico; consulenza in materia di economia dell’energia; servizi di consulenza in
materia di efficienza energetica; consulenza professionale in materia di
conservazione dell’energia; fornitura di consulenza tecnica relativa a misure di
risparmio energetico; consulenze tecniche per metodiche di risparmio energetico;
servizi di consulenza in materia di utilizzo di energia; progettazione di sistemi solari
fotovoltaici – sono connessi/includono/riguardano proprio l’azione di monitoraggio di
un impianto fotovoltaico al fine, per esempio, di ottimizzare i costi energetici e le
prestazioni e/o l’azione di manutenzione e verifica degli impianti fotovoltaici.
In altre parole, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come descrittivo
del contenuto e/o oggetto dei servizi obiettati, vale a dire che sono servizi che
aiutano i clienti a scegliere la soluzione di controllo fotovoltaico più adatta/efficace.
Pertanto, il segno descrive specie, destinazione e contenuto della prestazione dei
servizi. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione
a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.







