Marchio descrittivo nel settore dei materiali per costruzioni metalliche – marchio non registrabile
Il consumatore finale, approcciandosi all’acquisto di materiali per la costruzioni in metallo, intenderebbe la parola JOINTSTEEL come “giunti in acciaio”. Questo segno è descrittivo per cui non è registrabile.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 18/12/2024
************ Torino
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
JOINTSTEEL
Marchio denominativo
*********** Roma
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 28/06/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della
domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 6
Materiali da costruzione metallici; Materiali da costruzione (Metallici -) sotto
forma di lastre; Materiali da costruzione (Metallici) sotto forma di pannelli;
Pannelli isolanti metallici per l’edilizia; Acciai in forma di fogli, lamiere, lamine
e bobine; Lamiere d’acciaio; Lamiere di acciaio rivestite di zinco; giunti
waterstop in lamiera di acciaio; lamiere in acciaio rivestite di elastomero
termoplastico.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti obiettati,
attribuirebbe al segno il significato di “giunto o congiunzione d’acciaio”. Ciò è
stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
dictionary
online
in
data
28/06/2024
all’indirizzo
English
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/joint,
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/steel). Il
contenuto
rilevante dei link menzionati è stato riprodotto nella lettera di obiezione.–
I
consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione che i prodotti (vale a dire materiali da costruzione metallici,
anche espressamente d’acciaio, come lastre, pannelli, lamiere, fogli, lamine e
bobine, nonché giunti in acciaio), sono giunti o elementi di congiunzione e
sono realizzati in acciaio, o sono elementi in acciaio che fungono da giunti o
congiunzioni o che sono per l’utilizzo con giunti o congiunzioni. L’assenza di
spazio o di una preposizione tra le parole ‘JOINT’ e ‘STEEL’ non modifica
questa percezione in quanto il pubblico è abituato a interpretare messaggi
chiaramente descrittivi anche se privi di spazi o preposizioni. Pertanto, il
segno descrive specie, destinazione o funzione dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di
carattere distintivo.
L’Ufficio è consapevole dell’irregolarità di classificazione sollevata in data
18/06/2024, in riferimento alla necessità di modificare il termine «waterstop»
in quanto manca di chiarezza e precisione in italiano. Tuttavia, essa non ha
alcun impatto sulla presente obiezione poiché la natura generale dei prodotti
è chiara.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
In data 05/08/2024 il richiedente ha chiesto una proroga bimestrale del termine per
presentare le proprie osservazioni, concessa dall’Ufficio il 31/08/2024. Il richiedente
ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata
sui motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha
deciso di mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi
assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n.
019037939 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la
presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato
per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta
la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i
motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato
soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.