STOVE» e «ITALY» sono termini di uso comune e il consumatore medio percepirebbe il segno come apparecchiatura che attraverso combustibile è idonea a riscaldare ambienti per cui è un nome che descrive le caratteristiche del prodotto e/o servizio oggetto del marchio per cui non registrabile.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 15/02/2023
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Fascicolo nº: ************
Vostro riferimento: *************
Marchio: STOVEITALY
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ***************
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ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 20/10/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c) RMUE e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 11 Stufe; Inserti per caminetto sotto forma di stufe; Cappe di aspirazione di
vapori per stufe; Accenditori a impulsi per stufe a gas; Piastre in ceramica
vendute come parte di stufe; Stufe a legna; Stufe elettriche portatili; Stufe a
gas; Stufe a carbone; Stufe a olio; Stufe per saune; Stufe combinate; Stufe
elettriche per cucinare; Stufe per il riscaldamento; Stufe a combustione
lenta per uso domestico; Stoppini adattati per stufe ad olio; Dispositivi di
smorzamento che sono parti di stufe; Piastre in vetroceramica che sono
parti di stufe; Stufe con fuoco a legna simulato domestiche; Stufe
giapponesi a carbone per uso domestico (hibachi); Caminetti; Cappe di
aspirazione di vapori per caminetti; Inserti per caminetti; Protezioni per
caminetti; Scambiatori termici per caminetti; Rivestimenti su misura per
caminetti portatili; Caminetti elettrici; Caminetti a gas domestici.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
- Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
apparecchiatura che può bruciare vari combustibili e viene utilizzata per riscaldare gli
ambienti, proveniente da uno stato dell’Europa meridionale; apparecchiatura di
grandi dimensioni per la cottura dei cibi, contenente un forno e piastre a gas o
elettriche sulla parte superiore, proveniente da uno stato dell’Europa meridionale. I
termini «STOVE» e «ITALY» sono di uso comune. Affinché la dicitura fosse
grammaticalmente esatta, sarebbe conveniente unire i due vocaboli, ad esempio con
la preposizione «from». A tale proposito, va tuttavia ricordato che nei settori
pubblicitari e del marketing è alquanto frequente eliminare determinate particelle
grammaticali affinché il messaggio sia più sintetico ed efficace. - I suddetti significati dei termini «STOVEITALY», di cui il marchio è composto, sono
supportati dai seguenti riferimenti di dizionario (ricerche effettuate in data
20/10/2022):
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/stove_1?q=stove e
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/italy?q=Italy. - I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
del fatto che i prodotti: (i) sono stufe, stufe a gas, stufe combinate, stufe a carbone,
stufe elettriche per cucinare, caminetti ecc. sotto forma di apparecchiature che
possono bruciare vari combustibili, utilizzate per riscaldare gli ambienti, e che
provengono dall’Italia / sotto forma apparecchiature di grandi dimensioni per la
cottura dei cibi, contenenti un forno e piastre a gas o elettriche e provenienti
dall’Italia; (ii) sono piastre di vetroceramica, cappe di aspirazione, accenditori a
impulsi, stoppini, scambiatori termici, rivestimenti ecc. destinati ad apparecchiature
che possono bruciare vari combustibili, utilizzate per riscaldare gli ambienti, e che
provengono dall’Italia / ad apparecchiature di grandi dimensioni per la cottura dei cibi
e provenienti dall’Italia; (iii) sono caminetti ecc. contenenti apparecchiature che
possono bruciare vari combustibili, utilizzate per riscaldare gli ambienti, e che
provengono dall’Italia. Pertanto, il segno descrive la specie, la destinazione e la
qualità dei prodotti. - Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
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Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018756573 è
respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.