“La Pizzeria di Capri” ad avviso dell’esaminatore europeo, descrivendo la provenienza geografica dei prodotti rivendicati, non sarebbe un segno distintivo.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 10/06/2024
************ Parma
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
Marchio figurativo
**************(Parma)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 04/03/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 30
Pizze; focacce; Prodotti alimentari a base di cereali.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
significato seguente: Locale dove si preparano e si offrono pizze e prodotti simili ubicata a
Capri.
Il suddetto significato dei termini «LA PIZZERIA DI CAPRI», contenuti nel marchio è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
LA
PIZZERIA
DI
CAPRI
articolo determinativo femminile singolare
Locale pubblico in cui si preparano, si cuociono, generalm. in forno a
legna, e si servono ai clienti pizze e sim., e anche altri piatti di facile
preparazione. Può essere anche unito a un servizio di ristorante
(ristorante pizzeria).
Informazione attinta dal dizionario TRECCANI in data 27.02.2024
all’indirizzo https://www.treccani.it/vocabolario/pizzeria/
preposizione semplice
Isola del Mar Tirreno (lunga 6,2 km e larga al massimo 2,7 km;
superficie 10,3 km2), situata nella parte meridionale del Golfo
diNapoli, 5 km a O dell’estrema punta (Campanella) della Penisola
Sorrentina. (…)
Informazione attinta dal dizionario TRECCANI in data 27.02.2024
all’indirizzo https://www.treccani.it/enciclopedia/capri/
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti obbiettati sono pizze, focacce, prodotti alimentari a base di cereali cucinati, preparati
e offerti in una pizzeria che si trova a Capri. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi
che ricordano molto un forno a legno in funzione e la scritta “La PIZERIA di CAPRI” su due
livelli, il segno descrive la provenienza geografica, dei prodotti obbiettati.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 29.04.2024, che possono essere
sintetizzate come segue.
Hai ragione, ecco il testo con le correzioni evidenziate:
- L’azienda Paren ha presentato e ottenuto la registrazione dei marchi
denominativi “LA PIZZERIA DI CAPRI” uno nell’Unione Europea nel 2006, nel
territorio italiano nel 1986, e un altro nel Regno Unito nel 2006. Il marchio
figurativo oggetto del presente rifiuto è stato registrato nel Regno Unito a
febbraio di quest’anno. Il richiedente sottolinea che tutti i marchi citati,
compreso il marchio nazionale inglese, sono stati accettati senza alcuna
obiezione. - La parola “CAPRI” rappresenta il cuore del marchio e conferisce distintività
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al marchio. Il richiedente afferma che si deve porre attenzione a come il
consumatore percepisce la parola “CAPRI” e se la collega direttamente ai
prodotti per i quali si richiede la protezione. - Il marchio è complesso. La porzione “CAPRI” è l’unico elemento distintivo e
dominante nel segno, ed è sufficiente a conferire ammissibilità alla
registrazione al segno. Inoltre, i prodotti non fanno riferimento alla parola
CAPRI. - L’isola è una famosissima località turistica ma non può essere collegata
all’origine dei prodotti stessi. Il presente marchio non è costituito
esclusivamente da una denominazione che in commercio serve a designare la
provenienza geografica dei prodotti per cui ne è stata richiesta la registrazione.
Una ricerca su internet prova questa affermazione. Il richiedente fa riferimento
alla sentenza Chiemsee C-108/97 e Paperlab T-19/04. Il richiedente afferma
inoltre che il marchio costituito da, o indicativo di, un luogo concretamente
individuato (quale, ad esempio, il nome di una città, di una regione, di un lago
ecc.) può infatti essere registrato solo se si presenta come nome “di fantasia”,
cioè quando il nome geografico utilizzato, nella percezione dei consumatori,
non è in grado di influenzare le caratteristiche di quel determinato prodotto. - Il richiedente invia riferimenti di 30 marchi registrati che contengono la parola
CAPRI. Il richiedente ritiene che la presenza della componente “CAPRI” sia
tale e sufficiente da non impedire la distintività e la capacità di identificare i
prodotti del richiedente da quelli di altre origini commerciali.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere la propria obiezione.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio».
Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità di interesse generale, la
quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi
per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale
disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa
in forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
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direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T 222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34).
Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
caratteristiche (22/06/2005, T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T 106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
22/11/2018, T 9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
1 – Ai fini della determinazione di eventuali impedimenti alla registrazione del marchio, la
registrazione del segno a livello nazionale italiano, o in un paese la cui lingua ufficiale non è
l’italiano e che non fa parte dell’Unione Europea, è irrilevante. Inoltre, il marchio europeo
citato dal richiedente risale all’anno 2006, un’epoca in cui i principi giurisprudenziali
applicabili erano differenti rispetto a quelli attualmente in vigore.
2, 3,4- Per quanto riguarda i concetti quali “cuore del marchio” l´ Ufficio ricorda che essi
sono applicabili nel corso del procedimento di opposizione, ma non hanno rilevanza
nell’esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, in quanto tale esame deve
considerare il segno nel suo complesso e non permettere ad una parte di prevalere sulle
altre.
Il termine “CAPRI” appare nel marchio in combinazione con altri elementi non distintivi che
richiamano l’idea di una pizzeria, come la scritta “pizzeria” e l’immagine di un forno
sovrastante. Sebbene nella classificazione dei prodotti e servizi non sia specificamente
menzionata l’isola di Capri, questo aspetto non è rilevante per l’esame degli impedimenti
assoluti alla registrazione del marchio.
La parola “CAPRI” si riferisce unicamente all’isola situata nel golfo di Napoli, parte
dell’arcipelago Campano e della città metropolitana di Napoli. È incontestabile che il territorio
campano è conosciuto a livello mondiale per le sue eccellenze culinarie. Napoli, città cui
appartiene l’isola di Capri, è universalmente riconosciuta come la culla della pizza. Di
conseguenza, si può considerare che il termine “CAPRI” designi un luogo fortemente
associato ai prodotti in questione.
Secondo la giurisprudenza europea, è ragionevole presumere che nella mente del pubblico
di riferimento il termine geografico “CAPRI” identifichi un luogo attualmente associato ai
prodotti rivendicati o che possa essere associato a tali prodotti o servizi in futuro (Corte di
Giustizia, 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31). Inoltre, è
chiaro che tale nome, agli occhi del pubblico di riferimento, designa chiaramente la
provenienza geografica dei prodotti (Tribunale dell’UE, 15/01/2015, T-197/13, MONACO,
EU:T:2015:16, § 48; T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34).
Quindi è ragionevole presumere che nella mente del pubblico di riferimento il termine
geografico “CAPRI” designa un luogo attualmente associato con i prodotti rivendicati o che
presenti un nesso con prodotti o servizi in futuro (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31). Inoltre risulta chiaro che tale nome agli occhi di detto
pubblico, designa chiaramente la provenienza geografica dei prodotti (15/01/2015, T-197/13,
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MONACO, EU:T:2015:16, § 48; T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34).
Il termine “CAPRI” evocherà, nel pubblico di riferimento, il territorio geografico avente lo
stesso nome. L’uso della parola “CAPRI” può fornire un’indicazione della provenienza
geografica dei prodotti, trasmettendo agli interessati un’idea o un’immagine positiva della
particolare qualità di tali prodotti.
5 – Per quanto riguarda marchi simili registrati anteriormente, si ricorda innanzitutto che la
legittimità delle decisioni dell’EUIPO deve essere valutata unicamente sulla base del
Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea (RMUE), come interpretato dalla Corte di
Giustizia dell’Unione Europea, e non sulla base della prassi decisionale dell’Ufficio stesso
(Corte di Giustizia, 28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35). Inoltre,
l’Ufficio è tenuto ad esercitare le sue competenze in conformità con i principi generali del
diritto dell’Unione.
Senza entrare nel merito di ogni marchio precedentemente registrato, l’Ufficio ha esaminato
la lista inviata e ha rilevato che alcuni marchi sono stati registrati molti anni fa, pertanto non
sono pertinenti all’analisi corrente effettuata dall’Ufficio nel 2024. Altri marchi presentano
caratteristiche differenti dal marchio in questione. Ad esempio, il marchio più recente,
018859393, “CAPRI GROUP”, non presenta similitudini significative con il marchio
attualmente in esame. L’Ufficio ha difficoltà in trovare similitudine tra questo marchio:
Richiesto per le classi 3, 4,9,10,14,16,18,20,21,24,25,29,30 (Barrette ai cereali e barrette
energetiche; bevande a base di caffe; bevande a base di camomilla; bevande a base di te;
bevande a base di te; bevande a base di te; bevande al cioccolato; caffe, te e cacao e loro
succedanei; caramelle; cereali; cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da
forno e lieviti; cioccolato; confetteria; dolcificanti naturali; farine alimentari; focacce; ghiaccio,
gelati, yogurt gelati e sorbetti; glasse e ripieni dolci; gomme da masticare; miele; pane;
panini; pasta confezionata e fresca, tagliatelle e gnocchi; Pasta per pizza; pasticceria;
pasticcini, torte, crostate e biscotti; pizza; preparati a base di cereali; prodotti da forno; riso;
sago; sale, spezie, aromi e condimenti; salse; sandwiches; sciroppi e sciroppo di melassa;
senape; tapioca; zucchero; nessuno dei suddetti prodotti essendo surgelati e/o
congelati),31,32,33,35,36,43.
e il marchio oggetto del presente rifiuto:
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Richiesto per i prodotti: Pizze; focacce; Prodotti alimentari a base di cereali.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto, adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a
norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018984452 è
respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.