Il marchio “CREMA DEL 900” è rifiutato poiché verrebbe inteso dal consumatore medio come una miscela di ingredienti piacevole al palato, già in uso nel XX secolo come ricetta di lunga tradizione. Il segno risulterebbe non distintivo.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 26/06/2023
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Reggio Emilia
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio: CREMA DEL ‘900
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ******************
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 28/03/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 30 Gelati; prodotti alimentari semi-lavorati per gelati, ossia paste, polveri ed
aromi; prodotti per la preparazione di gelati; leganti gelati; polveri per gelati;
paste concentrate di gusti diversi per gelati; miscele per realizzare prodotti di
gelateria; preparazioni aromatiche per gelati; preparati istantanei per fare
gelati; aromi; sciroppi aromatizzanti; sciroppi per guarnizioni; sciroppi per uso
alimentare; topping.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
- Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al
segno il significato seguente: composto dolce di consistenza morbida a base di
ingredienti differenti a seconda delle ricette che proviene dal/appartiene al XX secolo. - Il significato del termine «CREMA», contenuto nel marchio, è supportato dai seguenti
riferimenti di dizionario: https://dizionario.internazionale.it/parola/crema . Inoltre, la
dicitura «DEL ‘900» è chiaramente comprensibile per il pubblico italiano e viene interpretata come un riferimento al XX secolo. - Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «CREMA DEL ‘900» semplicemente come attributivo di una caratteristica positiva/un’informazione commerciale del fatto
che i prodotti (gelati, preparazioni per gelati, aromi, sciroppi ecc.) sono, contengono
come ingrediente o sono intesi per un composto dolce già in uso sin dal secolo XX,
facendo riferimento in questo senso al fatto che la crema ha una lunga tradizione, è
prodotta come veniva prodotta nel passato ecc.. Il pubblico di riferimento tenderebbe
a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente
come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti.
Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018835539 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.