Marchio Comunitario: registrare marchio settore borse, valigie – 17-02-2023

Il marchio in questione è RED BAG, tradotto “borsa rossa”. Descrivendo la qualità e le caratteristiche del prodotto borse, il segno non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 17/02/2023
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Fascicolo nº: ***********************
Vostro riferimento:
Marchio: RED BAG
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *******************
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I. Sintesi dei fatti
In data 28/09/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) c)
e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 18 Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore di medio di lingua inglese percepirebbe il segno in relazione ai
    prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione con il significato “borsa rossa”.
    Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario inglese Collins Dictionary
    (informazioni estratte in data 27/09/2022 agli indirizzi
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/red,
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bag).
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti, sono borse, borsette, valigie, contenitori portatili di vario genere, come
    borsoni ad esempio, di colore rosso. Pertanto, il segno descrive il tipo e le qualità dei
    prodotti.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo.
  • Inoltre, da una ricerca su Internet condotta in data 27/09/2022 è risultato che i termini
    «RED BAG» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento in relazione al
    marketing dei prodotti interessati e sono quindi privi di carattere distintivo per quei
    prodotti (1. https://www.zara.com/es/en/woman-bags-red-l2289.html, 2.
    https://www.houseoffraser.ie/bags-and-luggage/handbags/red, 3.
    https://www.serax.com/en/shopper-red-40×14-5-h41-cm, 4.
    https://www.nordstrom.com/browse/men/accessories/bags-backpacks?
    filterByColor=red).
  • II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
  • IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018747264 è respinta in parte, vale a dire per:
    Classe 18 Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 18 Articoli di selleria, fruste e paramenti per animali.
    Classe 25 Abbigliamento; Calzature; Cappelleria.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione.
  • Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.