Marchio comunitario descrittivo non registrabile per eventi culturali in classe 41

Danze Italia ad avviso dell’esaminatore non può proseguire il suo iter per quanto riguarda la classe 41 poichè rimanda il consumatore al concetto che le danze proposte siano danze italiane. Può proseguire per le altre classi.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/05/2024
************SCAFATI
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018969372
Marchio figurativo
*************
ITALIA
In data 05/02/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 41
Educazione, intrattenimento e sport; Pubblicazione, comunicazione e
redazione di testi; Servizi di prenotazione di biglietti per attività ed eventi in
ambito educativo, ricreativo e sportivo; Servizi relativi a educazione,
divertimento e sport.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: insieme di movimenti del corpo
eseguiti in accordo ad un accompagnamento musicale propri della penisola italiana.
• I suddetti significati dei termini «Danze Italia», di cui il marchio è composto, sono
supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://dizionario.internazionale.it/parola/danza

  • L’Ufficio non ritiene necessario fornire il significato di tale termine (Italia) tramite
    l’ausilio di un dizionario.
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i servizi della classe 41 in oggetto sopra menzionati, sono danze italiane o hanno
    ad oggetto danze italiane o sono prestati in relazione a esse. Pertanto, il segno
    descrive la specie e l’oggetto della prestazione dei servizi.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
    • Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati consistenti nei due termini
    scritti in stampatello italico di cui il secondo, ‘Italia’ su sfondo rosso, tali elementi
    sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme.
    Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere
    alla sua funzione essenziale in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione.
    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione
    a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
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    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018969372 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 41
    Educazione, intrattenimento e sport; Pubblicazione, comunicazione e
    redazione di testi; Servizi di prenotazione di biglietti per attività ed eventi in
    ambito educativo, ricreativo e sportivo; Servizi relativi a educazione,
    divertimento e sport.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 25
    Classe 41
    Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e
    articoli di cappelleria.
    Traduzioni ed interpretariato.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.