Il Pubblico di riferimento ad avviso dell’esaminatore di Alicante percepirebbe il marchio come contrario ai principi di comportamento etico poiché si trarrebbe profitto finanziario da una guerra.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 11/10/2022
Luigi Goglia
Via Privata Cesare Battisti, 2
I-20122 Milano
ITALIA
Fascicolo nº: 018690728
Vostro riferimento: MB233SPHERIX
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: Spherix S.r.l.
Corso Principe Oddone 18
I-10122 Torino
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 14/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 24 Biancheria da casa; Biancheria da bagno eccettuati i capi d’abbigliamento;
Biancheria da letto; Coperte da letto; Coperte da picnic; Coperte da viaggio;
Copriletti; Etichette da cucire in tessuto per abbigliamento; Etichette adesive
in tessuto per borse; Federe di materassi; Feltro; Fodere di cappelli; Fodere
per cuscini; Gagliardetti in tessuto o materie plastiche; Lenzuola; Materie
tessili; Panni; Sacchi a pelo; Stendardi in tessuto o materie plastiche; Stoffe;
Tessuti; Tessuti adesivi incollabili a caldo; Tessuti di canapa; Tessuti di iuta;
Tessuti di lino; Tessuti di raion; Tessuti di ramiè; Tessuti di seta; Tessuti
elastici; Tessuti imitanti la pelle di animali; Tessuti per ammobiliamento;
Tessuti per calzature; Tessuti per la biancheria; Trapunte; Velluti.
Classe 25 Abbigliamenti impermeabili; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in
lattice; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento per ginnastica; Abiti;
Accappatoi da bagno; Berretti; Biancheria intima; Bretelle; Calzamaglie;
Calzature; Calze; Calzini; Calzoncini; Camicie; Camicie a maniche corte;
Canottiere da sport; Cappelleria; Cappelli; Cappotti; Giacche; Giubbotti;
Gonne; Guanti; Guanti a manopola; Jerseys [indumenti]; Leggings;
Magliette; Maglie sportive; Maglie; Maglioni; Mutande; Pantaloni; Pantofole;
Parka; Poncho; Pullover; Sandali; Scaldacolli; Scarpe; Sciarpe; Stivali;
Stivaletti; T-shirt; Tute [indumenti]; Visiere di cappelli.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
- L’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE esclude dalla registrazione i marchi che
sono contrari ai principi di comportamento etico comunemente accettati, i marchi che il
consumatore ragionevole con soglie medie di sensibilità e di tolleranza considererebbe
blasfemi, razzisti, discriminatori o offensivi o promotori dell’utilizzo di droghe illegali. La
valutazione si basa sul modo in cui il pubblico di riferimento percepirebbe il segno in
relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Il pubblico di riferimento
non è necessariamente limitato a quello che acquista i prodotti e i servizi coperti dal
marchio; un pubblico più vasto rispetto ai consumatori destinatari può essere confrontato
con il marchio. - Il pubblico di riferimento di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato di “vietata
la Z ‘collegamento ipertestuale a’ (cioè il simbolo ‘#’) contro la Z”, vale a dire vietato
mostrare appoggio all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia tramite riferimenti alla
lettera ‘Z’, che è il simbolo della guerra russa in Ucraina, espresso anche con il sistema
del ‘cancelletto’ come aggregatore tematico nei servizi web e social network. La lettera
‘Z’ è diventata nei mesi recenti un simbolo chiaro e diretto ai drammatici fatti di guerra
che stanno avendo luogo in Ucraina in seguito all’invasione russa e, in particolare, la ‘Z’
esprime sostegno alla Russia e alle sue truppe militari, come è emerso da una ricerca su
Internet effettuata in data 12/07/2022 (ai seguenti link:
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/07/why-has-the-letter-z-becomethesymbolof-war-for-russia; https://text.npr.org/1085471200; https://www.newsweek.com/russia-zukraine-war-criminalize-symbol-support-dmytro-kuleba-1692782;
https://www.reuters.com/world/europe/latvia-outlaws-using-letter-z-symbolsupportingrussias-ukraine-war-2022-03-31/; https://www.washingtonexaminer.com/news/germanstates-ban-portrayal-of-prorussian-z-symbol; https://international-adviser.com/zurichaxes-z-in-logo-to-support-ukraine/). - Il significato sopra indicato dei termini «Z #AGAINSTZED», contenuti nel marchio, è
supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazioni estratte da Lexico in data
13/07/2022 all’indirizzo https://www.lexico.com/definition/hashtag;
https://www.lexico.com/definition/against; https://www.lexico.com/definition/zed).
Pagina 3 di 4 - Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » come contrario
ai principi di comportamento etico comunemente accettati poiché mira a trarre un profitto
finanziario da ciò che è universalmente considerato un evento tragico, cioè l’attuale guerra e
invasione della Russia contro l’Ucraina. - Le implicazioni della guerra in Ucraina per l’UE si estendono all’inflazione, alle
importazioni di gas naturale liquefatto (LNG) (GNL) (con ripercussioni sull’energia e sui
trasporti), aumento delle spese per la difesa, afflusso di rifugiati dall’Ucraina in Europa,
carenza di materie prime e impatto negativo sui Paesi emergenti e in via di sviluppo. Inoltre,
è risaputo che la guerra ha ha provocato la morte di migliaia di soldati e migliaia di vittime tra
i civili. Il segno oggetto di domanda offende i principi di comportamento etico comunemente
accettati, poiché sfrutta una tragedia per scopi commerciali, ha, cioè, l’obiettivo di ottenere
guadagni finanziari da un evento tragico, anche se ci sono aspetti del messaggio veicolato
che potrebbero rispecchiare il consenso dell’UE (avversità per l’invasione).
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018690728 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.
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