MARCHI DI FORMA – art. 9 Codice Proprietà Industriale

MARCHI DI FORMA
art. 9 Codice Proprietà Industriale

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016