MARCHI DI FORMA – art. 9 Codice Proprietà Industriale
MARCHI DI FORMA
art. 9 Codice Proprietà Industriale
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016