MANDATO – art. 34 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale
MANDATO
art. 34 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. La nomina del mandatario può essere fatta ai sensi dell’articolo 201, comma 2 del Codice nella domanda di deposito; in tal caso la domanda deve essere firmata congiuntamente dal richiedente e dal suo mandatario. Altresì la nomina può essere fatta con un separato atto che può consistere in una procura notarile o in una lettera d’incarico.
2. La lettera d’incarico può essere generale o specifica e quest’ultima può essere singola o multipla; la lettera d’incarico specifica deve contenere obbligatoriamente l’indicazione delle privative cui si riferisce oppure del documento presentato che le individua. In ogni domanda successiva a quella con la quale la lettera d’incarico generale o multipla è stata depositata, devono essere indicati gli estremi del deposito della predetta lettera d’incarico.
3. Il deposito della lettera d’incarico deve essere accompagnato dall’attestazione del pagamento del diritto o della tassa ove previsto.
4. Le lettere d’incarico generale sono riunite in un’apposita raccolta che permetta il loro reperimento.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016