LIMITI ALLA PROTEZIONE ACCORDATA DAL DIRITTO D’AUTORE – art. 239 Codice Proprietà Industriale

LIMITI ALLA PROTEZIONE ACCORDATA DAL DIRITTO D’AUTORE
art. 239 Codice Proprietà Industriale

 

1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’ articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633 , comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformita’ con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attivita’ anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data e purche’ detta attivita’ si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso (2).

(1) Articolo sostituito dall’articolo 4, comma 4, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni in Legge 6 aprile 2007, n. 46, dall’articolo 19, comma 6, della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e successivamente dall’articolo 123 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 131.

(2) Comma modificato dall’articolo 22-bis, comma 1 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni in Legge 24 febbraio 2012, n. 14.

 

 

 

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016