LIMITI ALL’ESTENSIONE DELLA TUTELA
art. 81 Septies Codice Proprietà Industriale
1. La protezione di cui all’articolo 81-sexies non si estende al materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio dello Stato dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall’utilizzazione per la quale il materiale biologico e’ stato commercializzato, purche’ il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.
(1) Articolo inserito dall’articolo 43 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016