LIMITI AL DIRITTO ESCLUSIVO SUL MARCHIO RINOMATO – art. 232 Codice Proprietà Industriale
LIMITI AL DIRITTO ESCLUSIVO SUL MARCHIO RINOMATO
art. 232 Codice Proprietà Industriale
1. Il diritto di fare uso esclusivo di un marchio registrato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, e che goda di rinomanza, non consente al titolare di opporsi all’ulteriore uso nel commercio di un segno identico o simile al marchio per prodotti o servizi non affini a quelli per cui esso è stato registrato.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016