LIMITAZIONI DEL DIRITTO SUL DISEGNO O MODELLO
art. 42 Codice Proprietà Industriale
1. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono:
a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;
b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;
c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l’utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.
2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitabili riguardo:
a) all’arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri Paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato;
b) all’importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a);
c) all’esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.
(1) Rubrica modificata dall’articolo 22 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016