LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI MARCHIO – art. 21 Codice Proprietà Industriale

LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI MARCHIO
art. 21 Codice Proprietà Industriale

1. I diritti di marchio d’impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l’uso nell’attivita’ economica, purche’ l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:

a) del loro nome e indirizzo;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualita’, alla quantita’, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio d’impresa se esso e’ necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio (1).

2. Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, nè, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.

3. È vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell’uso del marchio.

(1) Comma sostituito dall’articolo 13 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016