LICEITA’
art. 50 Codice Proprietà Industriale
1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all’ordine pubblico o al buon costume.
2. L’attuazione di un’invenzione non può essere considerata contraria all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016