LEGITTIMAZIONE ALL’ OPPOSIZIONE – art. 177 Codice Proprietà Industriale
LEGITTIMAZIONE ALL’ OPPOSIZIONE
art. 177 Codice Proprietà Industriale
1. Sono legittimati all’opposizione:
a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;
b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza;
c) il licenziatario dell’uso esclusivo del marchio;
d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all’articolo 8.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016