LEGITTIMAZIONE ALL’ OPPOSIZIONE – art. 177 Codice Proprietà Industriale

LEGITTIMAZIONE ALL’ OPPOSIZIONE
art. 177  Codice Proprietà Industriale

1. Sono legittimati all’opposizione:

a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;

b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza;

c) il licenziatario dell’uso esclusivo del marchio;

d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all’articolo 8.

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016