LEGITTIMAZIONE ALL’AZIONE DI NULLITA’ E DI DECADENZA – art. 122 Codice Proprietà Industriale
LEGITTIMAZIONE ALL’AZIONE DI NULLITA’ E DI DECADENZA
art. 122 Codice Proprietà Industriale
1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 118, comma 4, l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale puo` essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d’ufficio dal pubblico ministero. In deroga all’ articolo 70 del codice di procedura civile l’intervento del pubblico ministero non è obbligatorio (1).
2 L’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori oppure perché l’uso del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perché il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure al ritratto oppure perché la registrazione del marchio è stata effettuata a nome del non avente diritto, può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall’avente diritto.
3. L’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello per la sussistenza dei diritti anteriori di cui all’articolo 43, comma 1, lettera d) ed e), oppure perché la registrazione è stata effettuata a nome del non avente diritto oppure perché il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell’articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale – testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificata con legge 28 aprile 1976, n. 424, o di disegni, emblemi e stemmi che rivestano un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere rispettivamente esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall’avente diritto oppure da chi abbia interesse all’utilizzazione.
4. L’azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari di esso (2).
5. Le sentenze che dichiarano la nullità o la decadenza di un titolo di proprietà industriale sono annotate nel registro a cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.
6. Una copia dell’atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di titoli di proprietà industriale deve essere comunicata all’Ufficio italiano brevetti e marchi, a cura di chi promuove il giudizio (3).
7. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l’autorità giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere nel merito, dispone che tale comunicazione venga effettuata.
8. Il cancelliere deve trasmettere all’Ufficio italiano brevetti e marchi copia di ogni sentenza in materia di titoli di proprietà industriale (4).
(1) Comma sostituito dall’articolo 19, comma 3, lettera a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99.
(2) Comma modificato dall’articolo 54, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.
(3) Comma modificato dall’articolo 19, comma 3, lettera b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99.
(4) Comma modificato dall’articolo 19, comma 3, lettera b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016