LA PLAZA contro LA PLAZUELA – Quinta Commissione 23.03.2018

la plaza contro la plazuela

LA PLAZA contro LA PLAZUELA

Il segno controverso è un marchio figurativo composto da elementi denominativi
«AL PLAZUELA» scritta in caratteri di colore rosso con un elemento grafico che
rappresenta una foglia colore turchese sopra l’elemento verbale; ciò potrebbe
essere percepito come una foglia di foglia.
Il segno anteriore è un marchio verbale composto di due termini: l’articolo «AL»
utilizzati entro un termine femminile e il sostantivo «PLAZA».

La ricorrente sostiene che le foglie sopra l’elemento denominativo del segno
controverso non può essere percepito come una foglia di vite in quanto è in realtà
un cloverleaf. La commissione non può seguire questa tesi.

Le merci in questione sono il vino e le bevande alcoliche, i prodotti che
sono spesso acquistati in bar e ristoranti in cui i livelli di rumore possono incidere
sulla percezione fonetica, che, nel caso di specie, è suscettibile di essere percepito
come segni ancora più simili e aggiunge pertanto un rischio di confusione

Per i motivi di cui sopra, la divisione di opposizione non ha commesso alcun
errore nel ritenere che l’esistenza di un rischio di confusione tra i segni ai sensi
dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR in relazione a tutte le merci
controverse. Pertanto, l’impugnazione è respinta e la decisione impugnata è
accolto nella sua interezza.

 

DECISIONE
della quinta commissione di ricorso
del 23 marzo 2018

LA MAS QUE VINOS GLOBALE, S.L.
Plazuela de la Iglesia, 1
45311 Dos Barrios (Toledo)
Spagna Richiedente/ricorrente
rappresentata da Protectia Patentes y Marcas S.L., C/Arte 2ºA, 21, 28033 Madrid,
Spagna.
V
LA MIGUEL TORRES, SA.
I Carbó Miquel Torres, 6
8720 Vilafranca del Penedès (Barcellona)
Spagna Opponente/Respondent
rappresentata da CURELL SUÑOL S.L.P., Via Augusta 21, 08006 Barcellona, Spagna
Ricorso relative a procedimenti di opposizione n. B 2 326 166 (domanda di marchio
dell’Unione europea n. 12 257 465)

LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO
composto da G. Humphreys (presidente), V. Melgar (relatore) e A. Pohlmann
(deputato)
Cancelliere: H. Dijkema
ha pronunciato la seguente
Lingua processuale: L’inglese
23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (fig.)
Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]

Decisione

Sintesi dei fatti
1 Con atto introduttivo depositato il 28 ottobre 2013, la MAS QUE Vinos
GLOBAL, S.L. (in prosieguo: la «ricorrente») ha chiesto la registrazione del
marchio figurativo
per il seguente elenco di beni e servizi
Classe 32 — Birre; Acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; Bevande di frutta e
succhi di frutta; Sciroppi e altri preparati per fare bevande;
Classe 33 — Vino; Le bevande alcoliche (tranne le birre);
Classe 35 — commercio al dettaglio nei negozi, vendita all’ingrosso e vendita tramite reti
informatiche mondiali di tutti i tipi di bevande; Servizi di consulenza relativi al commercio al
dettaglio di prodotti tramite reti informatiche mondiali di bevande; Le agenzie di importazione e
di esportazione trattano tutti i tipi di bevande; La distribuzione dei campioni per fini
commerciali e pubblicitari; Agenzie pubblicitarie; Promozione delle vendite per altri; Fornire
servizi di gestione delle risorse umane per altre imprese; Intermediazione commerciale; Gestione
di fiere ed esposizioni a carattere commerciale e per scopi pubblicitari; Amministrazione
commerciale; Lavori di ufficio.
2 La domanda è stata pubblicata il 5 dicembre 2013.
3 Il 5 marzo 2014, MIGUEL TORRES S.A. (in prosieguo: l’ «opponente») ha
presentato opposizione contro la registrazione della domanda di marchio
pubblicata per una parte dei prodotti, ossia tutti i prodotti rientranti nella classe
33.
4 I motivi dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b),
EUTMR.
5 L’opposizione era basata sulla registrazione del marchio internazionale n. 945 757
che designa la Danimarca, la Grecia, la Lituania, la Finlandia e il Regno Unito:
LA PLAZA
depositato il 19 ottobre 2007 e registrato il 19 ottobre 2007 per i seguenti
prodotti:
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Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]
Classe 33 — Bevande alcoliche (tranne le birre).
6 Con decisione del 7 aprile 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la
divisione di opposizione ha accolto l’opposizione per tutti i beni controversa e ha
condannato la ricorrente alle spese. Essa ha, in particolare, i seguenti motivi di
decisione:
– La ricorrente ha chiesto all’opponente di presentare la prova dell’utilizzazione
del marchio internazionale n. 945 757; la richiesta è stata tuttavia irricevibile.
– Le merci sono tutte in conflitto rientranti nella classe 33 e «vino» è inclusa
nella categoria dell’opponente «bevande alcoliche (tranne le birre)».Pertanto,
essi sono identici.«Bevande alcoliche (tranne le birre)» sono contenute in
modo identico in entrambi gli elenchi di beni.
– Sul piano visivo, i segni in conflitto coincidono nel le lettere «AL PLAZ (*)».
Tuttavia, differiscono per le lettere «-UEL-», il carattere e l’elemento
figurativo del segno controverso. La coincidenza di lettere «AL PLAZ-»
all’inizio dei marchi. La stylisation degli elementi denominativi del segno
controverso non è così evidente o sorprendente che impedisce ai consumatori
di percepire come tali e, di conseguenza, i segni siano visivamente simili ad un
grado medio.
– Sul piano fonetico, la pronuncia dei segni coincide in il suono delle lettere «AL
-PLAZ * A». La differenza di pronuncia deriva da il suono delle lettere «LSE»
del segno controverso, che non hanno controparti nel marchio anteriore. T egli
segni sono foneticamente simili a un grado medio.
– Dal punto di vista concettuale, né «La Plaza» né «La Plazuela» è qualsiasi
significato per il pubblico di riferimento.«La Plaza» sarà percepito dal
pubblico pertinente come territori parole inv
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esaminare IR n. 945 757 che designa il Regno Unito, anch’esso
invocato dall’opponente.
7 Il 16 maggio 2017 la ricorrente ha proposto un ricorso contro la decisione
controversa, chiedendo che la decisione sia integralmente annullata. La memoria
contenente i motivi del ricorso è pervenuta il 7 agosto 2017.
8 Nelle sue osservazioni in risposta ricevuta il 6 ottobre 2017, l’opponente ha
chiesto che il ricorso sia respinto.
Conclusioni e argomenti delle parti
9 Gli argomenti sollevati nella memoria contenente i motivi possono essere riassunti
come segue:
– La divisione d’opposizione ritiene la percezione del suono di parole spagnole
senza considerare anche le delegazioni spagnola, inglese, danese, greco,
lituano, finlandese o phonetics. Sul piano fonetico la combinazione di due
vocali intermedie come la lettera «u» e «e» di generare una sana in spagnolo,
ma anche in altre lingue, come l’inglese.Una sana avrebbe la lettera «i», che
legame sia vocali con la lettera finale «a» del termine «Plazuela» e delle
importanti differenze tra la pronuncia dei termini PLAZA e PLAZUELA in
alcune delle lingue dovrebbe essere considerata.
– L’EUTM impugnata «La Plazuela» è composto da un’immagine di un
cloverleaf accompagnati dall’espressione «La Plazuela» scritta in caratteri
speciali..
– Il senso abituale di «Plazuela» è «una piccola città o quadrata», ma può anche
significare «disonesti, scoundrel».Il termine «plaza» si riferisce a «quadrato»:
un’ampia spazioso luogo all’interno di un villaggio a cui molte strade spesso
portata.
– Nel settore vitivinicolo le abitudini dei consumatori, i tipi di consumatori,
forme di commercializzazione lealtà, ecc. sono importanti considerazioni e del
consumatore quando acquista vini in genere fa un attento esame del prodotto
prima dell’acquisto.
– I segni non sono simili sul piano visivo, gli elementi figurativi del marchio
contestato, devono essere presi in considerazione nell’effettuare un
confronto.L’elemento di EUTM è composto di dieci lettere, mentre il marchio
anteriore contiene sette lettere.
– Sul piano fonetico la diversa durata, numero di sillabe e diversi pronuncia
consentirà al consumatore di distinguere i marchi sul piano fonetico.Il marchio
anteriore ha tre sillabe, mentre il marchio contestato ha quattro.Sebbene i
marchi coincidono in alcune lettere, in genere, il pubblico non vedrà dissect un
segno, ma che in tutti i suoi elementi.Di conseguenza i segni in conflitto sono
facilmente distinguibili e l’impressione complessiva da essi è grande
dissimilarity.
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– Nonostante le merci siano simili, il fatto che il mercato dei prodotti è uno
specialista rafforza il fatto che un rischio di confusione non -existent.
– Le importanti differenze visive, fonetiche e concettuali tra i segni chiaramente
superare qualsiasi rischio di confusione.
10 Gli argomenti dedotti in risposta al ricorso può essere sintetizzata come segue:
– I marchi non sono stati dissected ed è evidente che «AL» e «AL PLAZUELA
PLAZA» sono nel complesso simili, in quanto non solo iniziare con la stessa
sei lettere «L-A-P-L-A-Z» ma anche fine nello stesso vocale «A».
– Il termine «AL PLAZA» non ha un significato nei paesi interessati, vale a dire
La Danimarca, la Grecia, la Lituania e la Finlandia.Inoltre il pubblico spagnolo
tra i consumatori non è da prendere in considerazione nel caso di specie.
– Per quanto riguarda i dispositivo figurativo nel marchio contestato se esso
raffigura una foglia di vite o no, si deve osservare che, nel caso di marchi che
combina elementi denominativi e figurativi, l’elemento denominativo è
l’elemento dominante per il pubblico.Pertanto i consumatori faranno
riferimento al marchio controverso come «AL PLAZUELA» e il marchio
anteriore come «AL PLAZA».
– Per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente che il termine PLAZUELA
è più limitata conoscenza e risale al periodo di «Calderon de la Barca», è
sufficiente dire che danese, greca, lituana e finlandese i consumatori non
conoscono Calderon de la Barca.Ad esempio, per un singolo PLAZA
finlandese «AL» e «AL PLAZUELA» non sono intese come un quadrato di
ogni tipo.
– Tenuto conto della somiglianza tra i marchi, è probabile che i consumatori nel
vedere il segno contestato «AL» PLAZUELA legittimamente presumere che i
beni individuati da tale segno «sono una nuova linea di prodotti dei prodotti
dell’opponente.Inoltre i consumatori in genere non hanno la possibilità di
confrontare i segni sui prodotti posti uno accanto all’altro, ma devono fare
affidamento sull’immagine imperfetta mentale dei loro stessi.
– Le merci sono destinate al pubblico in generale e il grado di attenzione
saranno la media.Presentazione sul mercato non è un dato di fatto da prendere
in considerazione nell’ambito del presente procedimento.Secondo la
regolamentazione dell’UE, quando l’etichettatura del vino, è obbligatorio che
detto prodotto è commercializzato con le corrispondenti indicazioni.I
consumatori non si concentrano sull’elemento che è un identificativo
dell’impresa che produce il vino, ma piuttosto il punto e ricorda che si
considera l’identità della linea specifica del prodotto.Pertanto esaminando i
segni a livello mondiale, l’impressione delle merci quando sono vendute sul
mercato, sarà fortemente caratterizzato da tali elementi «AL PLAZA»/«AL
PLAZUELA».
– Dal punto di vista fonetico quale dovrebbe essere presa in considerazione è
che i consumatori di bevande alcoliche possono chiedere oralmente i prodotti
in un ambiente rumoroso, come nel caso di un bar o ristorante, in cui le
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differenze fonetiche sono sfumati.Come vini di cui trattasi sono anche
consumati dopo essere stato condannato per via orale, vi è un’elevata
somiglianza fonetica.
– I prodotti sono identici e i marchi molto simili da tutti i punti di vista.I
consumatori tendono a ricordare le somiglianze tra i segni non
dissimilarities.Pertanto l’accettazione del marchio contestato «AL
PLAZUELA» potrebbe confondere i consumatori che per errore un prodotto
unico e altri erroneamente ritenere che le merci controverse, offerti sotto il
marchio «AL PLAZUELA» e il marchio anteriore «AL PLAZA» hanno la
stessa origine commerciale.
Motivi
11 Tutti i riferimenti fatti nella presente decisione dovrebbero essere considerati come
riferimenti al EUTMR 2017/1001 (GU L154 del 16.6.2017, pag. 1), che codifica
EUTMR 207/2009 come modificata, salvo diversa indicazione nella presente
decisione.
12 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 e 68 (1) EUTMR. Essa è, pertanto,
ricevibile.
13 Nel caso di specie, la decisione impugnata è stata oggetto di ricorso nella sua
interezza, pertanto, il ricorso in esame riguarda anche la divisione di opposizione
correttamente valutato il rischio di confusione tra i marchi in conflitto ai sensi
dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR.
14 Poiché le parti non contestano la conclusione della decisione impugnata per
quanto riguarda l’identità dei prodotti, la commissione non esamina questo
elemento per motivi di economia processuale. Inoltre, secondo l’approccio della
divisione di opposizione, la commissione valuterà il rischio di confusione tenendo
conto dei seguenti paesi designati della registrazione internazionale anteriore: La
Danimarca, la Grecia, la Lituania e la Finlandia. Il Regno Unito come paese
designato non è inclusa nell’analisi e la commissione conferma l’impostazione della
divisione di opposizione a tale riguardo.
Rischio di confusione — articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR
15 Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR, in seguito
all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso
dalla registrazione se a causa della sua somiglianza con il marchio anteriore e
dell’identità o somiglianza dei prodotti contraddistinti dai due marchi di impresa
può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il
marchio anteriore è tutelato.
16 Un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutata
globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di
specie, inoltre, un rischio di confusione è la possibilità che il pubblico possa
credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o,
eventualmente, da imprese economicamente legate tra lo
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Canon, EU:C:1998:442, punto 29 e 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
17 Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), EUTMR, un rischio
di confusione presuppone sia un’identità o una somiglianza tra i marchi e che i
prodotti o i servizi che essi sono identici o simili. Si tratta di condizioni cumulative
(v. 22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 e la giurisprudenza ivi
citata).
Pubblico di riferimento e il territorio
18 Si deve ricordare che la percezione dei marchi nella mente del consumatore medio
del tipo di beni e/o servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella
valutazione globale del rischio di confusione.
19 Il pubblico di riferimento ai fini della valutazione del rischio di confusione è
costituito da utilizzatori che possono utilizzare sia i prodotti e i servizi coperti dal
marchio anteriore e quelli oggetto del marchio richiesto che sono risultati identici
o simili (24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38 e la giurisprudenza
ivi citata) e (CE) n. 01/07/2008, (CE) n. T-328/05, Quartz EU:T:2008:238, punto
23, confermato dal 10/07/2009, C-416/08 P, Quartz, EU:C:2009:450). Inoltre, il
pubblico di riferimento è identificato mediante la natura dei prodotti e dei servizi
coperti dai marchi in conflitto.
20 Ai fini della valutazione globale, il consumatore medio della categoria di servizi di
cui trattasi si ritiene essere normalmente informato e ragionevolmente attento e
avveduto (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26).
Va tuttavia ricordato che il livello di attenzione del consumatore medio può variare
in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi e che il
consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto
diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che
ne ha mantenuto nella memoria (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26).
21 Come la precedente IR è valido, tra l’altro, in Danimarca, Grecia, Lituania e
Finlandia è il grande pubblico in tali territori che sarà il pubblico di riferimento.
22 La ricorrente ritiene che, poiché il marchio richiesto contiene le parole spagnole è
il pubblico di lingua ispanica che dovrebbero essere prese in considerazione. Il
Comitato ricorda che il marchio anteriore, che è una IR è valido solo nei territori
di cui sopra; è quindi solo in relazione al pubblico di tali territori che i segni
devono essere confrontati.
23 La ricorrente sostiene anche che il consumatore di prodotti quali quelli della classe
33 è più specifici di quelli specializzati e il pubblico in generale, pertanto,
concludere che egli intende utilizzare un livello di attenzione superiore alla media e
non vi sarà alcun rischio di confusione.
24 Il Comitato non è d’accordo con questa affermazione, come nel caso di specie, la
divisione di opposizione aveva buoni motivi per ritenere che il pubblico di
riferimento fosse il grande pubblico con un livello medio di attenzione al momento
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dell’acquisto i prodotti designati dal marchio contestato, poiché la merce
controversa vini e altre bevande alcoliche, e tali merci siano destinate al consumo
quotidiano (13/04/2011, T-358/09, Toro de Piedra, EU:T:2011:174, punto 29;
19/01/2017, T-01/15, LUBELSKA, EU:T:2017:16, § 26).
Confronto dei marchi
25 La valutazione globale del rischio di confusione, per quanto riguarda la similarità
visiva, fonetica o concettuale tra i marchi di cui trattasi, deve fondarsi
sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in
particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.
26 La valutazione della somiglianza tra due segni non può limitarsi a prendere in
considerazione solo una componente di un segno composto e paragonarla con un
altro segno. Al contrario, il confronto deve essere effettuato esaminando ciascuno
dei segni in questione nel suo complesso, il che non esclude che l’impressione
complessiva prodotta nella memoria del pubblico pertinente da ad un segno
composto possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle
sue componenti (20/09/2007, C-193/06 P, EU:C:2007:539 Quicky, cit., § 42).
27 I segni da confrontare sono le seguenti:
LA PLAZA
Marchio anteriore Segno controverso
28 Il segno controverso è un marchio figurativo composto da elementi denominativi
«AL PLAZUELA» scritta in caratteri di colore rosso con un elemento grafico che
rappresenta una foglia colore turchese sopra l’elemento verbale; ciò potrebbe
essere percepito come una foglia di foglia.
29 Il segno anteriore è un marchio verbale composto di due termini: l’articolo «AL»
utilizzati entro un termine femminile e il sostantivo «PLAZA».
30 Sul piano visivo i segni coincidono in elementi «AL PLAZ/A», nella loro inizio e la
loro ultima lettera. Differiscono per l’elemento «LSE» del segno controverso e i
colori e la rappresentazione della foglia del segno controverso.
31 La ricorrente sostiene che le foglie sopra l’elemento denominativo del segno
controverso non può essere percepito come una foglia di vite in quanto è in realtà
un cloverleaf. La commissione non può seguire questa tesi. Molto distintivo
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Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]
Cloverleaves forme ed è chiaro che le foglie sopra l’elemento
denominativo del segno controverso non è un cloverleaf.
32 foglie di vite sono forme più vicina al segno controverso
dell’elemento figurativo, come rappresentato nel vino etichetta qui di seguito.
33 Il Comitato concorda con la decisione impugnata, che i segni siano visivamente
simili ad un grado medio.
34 Dal punto di vista fonetico, i segni in conflitto saranno pronunciati in modo
differente in seguito alla pronuncia diverse norme in diverse parti del territorio di
riferimento; tuttavia la pronuncia dei segni coincide in il suono delle lettere «AL
PLAZ * A». Le differenze tra la pronuncia ne derivano il suono delle lettere
«LSE» del segno controverso, che non hanno controparti nel marchio anteriore.
35 La ricorrente fa valere che la divisione d’opposizione non ha analizzato la
phonetics delle diverse lingue in questione, in quanto ritiene che l’Ufficio avrebbe
raggiunto la conclusione che i segni sono foneticamente diversi.
36 La commissione di cui sopra, i segni saranno pronunciati in modo identico nelle
rispettive lingue per le parti identiche di segni vale a dire «AL PLAZ/A». Pertanto
il Comitato ritiene che non vi sia alcun motivo per annullare l’analisi della
decisione impugnata.
37 L’allegato presentata dalla ricorrente contenente una cosiddetta «Studio da
Internet sui etymology dei termini PLAZA e PLAZUELA» non modifica tale
conclusione.
38 Dal punto di vista concettuale, la decisione impugnata ha ritenuto che solo
l’elemento figurativo del segno contestato, vale a dire la rappresentazione della
foglia, evoca un concetto, e in tal senso c’è un punto di differenza concettuale tra i
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Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]
segni, anche se per alcuni consumatori piuttosto basso, dato il carattere distintivo
medio inferiore di questo elemento.
39 La ricorrente contesta tale valutazione molto forte. Essa ritiene che «PLAZA» e
«PLAZUELA» hanno un significato in spagnolo e il pertinente i consumatori
potranno cogliere le differenze e, in secondo luogo, essa ritiene che le foglie di vite
non è contestato che le conclusioni della decisione impugnata a tale riguardo sono
corrette.
40 Il Comitato osserva che due marchi sono composti da termini in lingua spagnola.
In entrambi i casi, il «AL» rappresenta un articolo femminile.
41 «PLAZA» deriva dalla parola latina plattĕa, proviene da πλατεῖα plateîa platĕa
greco, « significato ampio via e letteralmente ampia. Ciò significa: 1. f.» Lugar
ancho y espacioso dentro de un Poblado, al. que suelen afluir varias calles.2. f.
Donde sé lugar venden artículos diversos, sé tiene el trato y los vecinos común
con sé celebran las ferias, los mercados y las fiestas públicas». Quanto sopra è
fissato come segue: 1. uno spazio ampio e grandi in un luogo in cui abitate
convergere diverse strade. 2. un luogo in cui numerosi articoli sono venduti, il
commercio è effettuata tra paesi vicini e celebrazioni pubblico detenuti (cfr.
http://dle.rae.es/?id=TNxkfxk).
42 «PLAZUELA» è definito come un diminutivo del termine PLAZA (cfr.
http://dle.rae.es/?id=TO0onBG). Le terminazioni «UELA» o «UELO» sono
abbreviazioni in lingua spagnola ma non in quanto spesso utilizzati come «comune
ito, ita, illo illa»; è questo il caso di parole quali pillo— pilluelo, tonto-tontuelo,
paño-pañuelo, pícaro-picaruelo, pájaro- pajaruelo).
43 Contrariamente a quanto sostiene l’opponente, il pubblico di riferimento non
cogliere questi significati in lingua spagnola e che i segni non hanno alcuna
rilevanza pertanto che il confronto concettuale neutrale.
44 Tuttavia, il segno controverso ha un significato concettuale in relazione
all’elemento figurativo che rappresenta chiaramente una foglia e, come il Comitato
ha già confermato possono essere percepiti dal pubblico come parte di una foglia
di uve, è questo il caso, in particolare, per il pubblico greco che è più utilizzate per
piantagioni di vedere il vino nel proprio territorio.
Elementi distintivi e dominanti dei segni
45 Nel determinare l’esistenza di un rischio di confusione, la comparazione dei segni
in conflitto deve essere fondata sull’impressione complessiva prodotta dai marchi,
in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.
46 L’opponente non rivendica esplicitamente che il suo marchio è distintivo
particolare in virtù dell’uso intensivo o della sua reputazione. Di conseguenza, la
valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore di per sé, su suo carattere
distintivo.
47 Tuttavia, la ricorrente fa valere che il marchio anteriore ha un carattere distintivo
ridotto, dato che vi sono molti marchi comprendenti il termine «PLAZA». A
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Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]
sostegno di tale argomento, la ricorrente si riferisce a vari marchi e le registrazioni
internazionali che designano un gran numero di paesi (tra cui gli Stati membri
dell’Unione europea). La situazione di fatto del numero di marchi registrati
contenenti la parola «PLAZA» non è, di per sé, un argomento decisivo, in quanto
non rispecchia necessariamente la situazione sul mercato. Molti di questi marchi
non possono essere utilizzate in e, pertanto, ciò che conta è il potenziale
coesistenza sul mercato e non il numero di registrazioni analoghe in diversi registri
(13/04/2011, T-358/09, Toro de Piedra, EU:T:2011:174, punto 35; 08/03/2013, T498/10,
David Mayer, EU:T:2013:117, § 77-79).
48 Pertanto il Comitato giunge alla conclusione che non vi è alcuna prova per
dimostrare che tutti questi marchi sono stati utilizzati.
49 Per quanto riguarda le affermazioni della ricorrente che il marchio anteriore è
composto da due parole che in lingua inglese: «’the SQUARE. il Comitato
rammenta che, come si è detto, entrambe le parole «PLAZA» e «PLAZUELA»
non sarà percepito nel loro spagnolo in quanto il pubblico di riferimento si trova in
Danimarca, Grecia, Lituania e Finlandia.
50 Nel caso di specie, la commissione conclude che il marchio anteriore nel suo
complesso non ha alcun significato per uno qualsiasi dei beni in questione, dal
punto di vista del pubblico nel territorio di riferimento. Pertanto, il carattere
distintivo del marchio anteriore deve essere considerato come normale.
Il carattere distintivo del marchio anteriore
51 Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno degli elementi da considerare
nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione (11/11/1997, C251/95,
Sabèl EU:C:1997:528, cit., § 24).
52 La ricorrente sostiene che il marchio anteriore gode solo di un tenue carattere
distintivo presentando l’argomento secondo cui il termine «PLAZA» è descrittivo
per i prodotti per i quali i marchi sono registrati.
53 Come è stato stabilito al di sopra del marchio anteriore non ha alcun significato
per le merci in questione nel relativo territorio, pertanto, il marchio anteriore gode
di un carattere distintivo normale.
Confronto tra i prodotti
54 La valutazione della somiglianza dei prodotti e dei servizi deve tener conto di tutti
i fattori pertinenti, che includono la loro natura, finalità e modalità di impiego,
nonché la loro concorrenzialità o complementarità (sentenza Canon, C-39/97,
29/09/1998 EU:C:1998:442, § 23). Anche altri fattori possono essere esaminati,
come, ad esempio, i canali di distribuzione dei prodotti in esame (11/07/2007, T443/05,
Piranam EU:T:2007:219, cit., § 37).
55 Prodotti o servizi complementari sono quelli in cui vi è una stretta
connessione tra questi ultimi, nel senso che l’uno è indispensabile o importante
per
l’uso dell’altro, in modo che i consumatori possono ritenere che la
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Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]
responsabilità per la produzione di tali prodotti o la fornitura di tali servizi
spetta alla stessa impresa. Ciò implica che i beni o i
servizi complementari possano essere utilizzati insieme, il che presuppone che essi
siano destinati allo
stesso pubblico (12/07/2012, T-361/11, dei delfini, EU:T:2012:377, § 48 e la
giurisprudenza ivi citata).
56 Il punto di riferimento è se il pubblico di riferimento percepirà i beni o i
servizi in questione come avente un’origine commerciale comune (04/11/2003, T85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 38) e se i consumatori ritengono normale che i
beni o servizi sono commercializzati con lo stesso marchio, che di norma implica
che un gran numero di produttori o prestatori sono gli stessi (11/07/2007, T150/04,
Tosca EU:T:2007:214 Blu, cit., § 37).
57 Come il Comitato ha spiegato, tale valutazione dell’identità delle merci come
stabilito dalla divisione d’opposizione non è contestata dalla ricorrente. Le merci
sono quindi considerati identici.
Valutazione globale del rischio di confusione
58 Un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato
globalmente, che implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in
considerazione, in particolare tra la somiglianza dei marchi in confronto e i beni
e/o servizi nell’ambito del confronto. Di conseguenza, un tenue grado di
somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un
elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenza Canon, C-39/97,
29/09/1998, EU:C:1998:442, § 17).
59 Inoltre, più il carattere distintivo del marchio anteriore, tanto maggiore è il rischio
di confusione, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, sia
intrinsecamente, sia grazie alla notorietà di questi sul mercato, godono di una
tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (sentenza
Canon, C-39/97, 29/09/1998, EU:C:1998:442, § 18).
60 Ai fini della valutazione del carattere distintivo di un elemento di un marchio, deve
essere effettuata una valutazione della maggiore o minore capacità di tale elemento
per identificare i prodotti per i quali il marchio è stato registrato come provenienti
da un’impresa determinata e, quindi, a distinguere tali prodotti da quelli di altre
imprese. Nell’effettuare tale valutazione, occorre prendere in considerazione, in
particolare, le caratteristiche intrinseche di tale elemento e chiedersi se esso sia
descrittivo dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato (03/09/2010, T472/08,
61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47 e la giurisprudenza ivi citata).
61 Merci in conflitto sono risultate identiche.
62 È stato accertato che il livello di attenzione del pubblico di riferimento è la media
per le merci in questione.
63 Il carattere distintivo del marchio anteriore è medio, di per sé, in quanto la
combinazione «AL PLAZA» nel suo complesso non presenta alcun nesso con i
prodotti per i quali il marchio è registrato.
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64 I segni hanno un grado medio di somiglianza visiva, i colori e gli elementi
figurativi del segno controverso; hanno un grado medio di somiglianza fonetica e
concettuale, alcun significato per il pubblico di riferimento, fatta eccezione per una
parte del pubblico greco che può individuare le foglie di vite foglia.
65 Si deve tuttavia ricordare che, quando un marchio è composto da parole e
elementi figurativi, i primi sono, in linea di principio, maggiormente distintivi
rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio più facilmente si riferiscono al
prodotto o servizio in questione citando il nome non descrivendo l’elemento
figurativo del marchio (31/01/2012, T-205/10, La victoria EU:T:2012:36 de
Mexico, cit., § 38). Inoltre, è più facile ricordare e meno ambigua quando siano
comunicate ad un’altra persona. Va inoltre ricordato che nel settore vitivinicolo, i
consumatori di solito descrivere e riconoscere i vini con riferimento all’elemento
denominativo, che li identifichi, specialmente in bar e ristoranti, in cui il vino è
richiesto verbalmente dopo il suo nome è stato registrato per il vino (13/07/2005,
T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, punto 56; 12/03/2008, T-332/04,
Coto d’Arcis EU:T:2008:69, cit., § 38). Di conseguenza, nel caso di specie,
un’importanza particolare deve essere allegato alla somiglianza fonetica tra i segni
in conflitto.
66 Va sottolineato che il pubblico di riferimento solo raramente ha la possibilità di
procedere a un confronto diretto tra i segni, ma deve aumentare la fiducia nel loro
ricordo imperfetto dei marchi in questione (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25-26).
67 Inoltre, le merci in questione sono il vino e le bevande alcoliche, i prodotti che
sono spesso acquistati in bar e ristoranti in cui i livelli di rumore possono incidere
sulla percezione fonetica, che, nel caso di specie, è suscettibile di essere percepito
come segni ancora più simili e aggiunge pertanto un rischio di confusione
(23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 67).
68 Per i motivi di cui sopra, la divisione di opposizione non ha commesso alcun
errore nel ritenere che l’esistenza di un rischio di confusione tra i segni ai sensi
dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR in relazione a tutte le merci
controverse. Pertanto, l’impugnazione è respinta e la decisione impugnata è
accolto nella sua interezza.
Sulle spese
69 Poiché la ricorrente è la parte soccombente ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1
EUTMR, esso deve recare le spese e i costi a norma dell’articolo 109, paragrafo 6
EUTMR. Ne consegue che deve sopportare le spese di rappresentanza
dell’opponente nel procedimento d’impugnazione per l’importo di 550 EUR.
L’assegnazione dei costi effettuata nella decisione impugnata, resta invariato.
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Ordinanza

Per questi motivi,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
dichiara e statuisce:
1. Il ricorso è respinto.
2. La ricorrente sopporterà le spese sostenute dall’opponente nel
procedimento di impugnazione, fissato a 550 EUR.