LA NOSTRA: Rifiuto di marchio dell’Unione Europea – settore carne
“La Nostra” sono due termini non contestualizzati. La parte grafica del marchio, nel nostro caso raffigurante un bovino stilizzato, contestualizzando la parte denominativa “La Nostra” perde distintività.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/11/2022
Akran Intellectual Property Srl
VIA DEL TRITONE 169
I-00187 ROMA
ITALIA
Fascicolo nº: 018663671
Vostro riferimento: TM4913EU
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: GRUPPO GALLI S.P.A.
VIALE EUROPA 98
I-00144 ROMA
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 18/05/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29 Carne; Estratti di carne.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, la
consumatrice, o il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato
seguente: ‘la cosa distinta da tutte le altre di una stessa categoria, che è propria, tipica,
caratteristica della persona che parlando si riferisce a sé stessa insieme ad altre persone’.
Il suddetto significato dei termini «La Nostra», contenuti nel marchio, è supportato dai
seguenti riferimenti di dizionario.
https://dizionari.repubblica.it/Italiano/L/la.html
https://dizionari.repubblica.it/Italiano/N/nostro.html
Il pubblico italiano di riferimento percepirebbe il segno semplice
mente come attributivo dell’informazione puramente promozionale che i prodotti, invero
‘carne; estratti di carne’ della classe 29 sono carni che provengono dallo stesso luogo,
territorio, paese, ecc., del consumatore o consumatrice rilevante, o che in tale paese sono
prodotte, ecc.. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa
che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti, per esempio la vicinanza del prodotto
rispetto alla consumatrice o al consumatore.
Il segno si compone altresì di un comune sfondo sostanzialmente circolare a guisa di etichetta, di due
doppie linee di colore verde e rosso su lati opposti, che potrebbero alludere all’italianità dei
prodotti, e dell’immagine di un bovino che non è sufficientemente distintiva e potrebbe
alludere al tipo di carne. Tuttavia, tali elementi figurativi non sono sufficienti a dotare di
carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai
prodotti per i quali si richiede la protezione.
Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 19/09/2022, che possono essere
sintetizzate come segue:
- sebbene la locuzione LA NOSTRA possa assumere un significato nella
lingua italiana, e segnatamente di pronome possessivo declinato nella
prima persona plurale, l’adozione come segno distintivo, privo di alcuna
contestualizzazione semantica, lo rende idoneo a svolgere la funzione di
indicatore di provenienza imprenditoriale. - lo stesso Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, al quale, nella sua funzione di
Ufficio esaminatore delle privative nazionali non sarà certamente sfuggito
che la locuzione oggetto del presente marchio ha anche un significato nel
contesto della costruzione grammaticale italiana, ha tuttavia concesso la
corrispondente registrazione nazionale con n. 302021000167480 in data 15
luglio 2022 (certificato di registrazione allegato). - l’Ufficio ha concesso marchi equivalenti a concorrenti del richiedente e il
non concedere il segno in esame creerebbe una distorsione della
concorrenza. sebbene il richiedente sia conscio che l’ Ufficio non è
vincolato dalle proprie precedenti decisioni, è opinione del richiedente che
tale atteggiamento sarebbe discriminatorio. - l’elemento grafico è sufficiente a dotare il segno di capacità distintiva.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motiviin ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere la propria obiezione.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi privi di carattere distintivo».
I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
L’argomentazione del richiedente di cui al punto n.1 non è pertinente. In primis si rileva che
ciò che conta è la percezione del pubblico di riferimento, che in questo caso ha un livello di
attenzione medio, in relazione ai prodotti e servizi e al messaggio convogliato dal segno.
Inoltre, si rileva come il pronome possessivo ” LA NOSTRA” sia certamente contestualizzato
dall’elemento grafico come già specificato nella precedente comunicazione. In tal senso,
ammesso e non concesso che tale contestualizzazione sia necessaria, l’elemento grafico
rappresentante la testa di un bovino, permette una contestualizzazione sostanziale tramite
un ausilio visivo, che è precisa ed inequivoca tanto quanto una contestualizzazione
semantica. Sull’elemento grafico e sulla sua valenza nella percezione dell’ insieme del
segno da parte del pubblico consumatore si tornerà in seguito.
L’argomentazione di cui al punto n. 2 viene introdotta e poi in parte dismessa dal richiedente
che è evidentemente a conoscenza della Giurisprudenza in materia secondo la quale il
regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è costituito
da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta
indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di conseguenza, l’idoneità alla registrazione di
un segno come marchio [dell’Unione europea] deve essere valutata esclusivamente sulla
base della pertinente normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice
dell’Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o
addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello stesso segno
come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in
applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un
paese appartenente all’area linguistica nella quale trae origine il segno verbale
controverso. (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Del pari, il fatto che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili è irrilevante. La
giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
Pattern, EU:T:2002:245, § 35).In merito la rischio discriminazione si rileva che sempre la medesima corte ha indicato
che l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del
principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito
commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Per ciò che concerne il fatto che l’asserita concessione di alcuni marchi equivalenti a
concorrenti possa provocare una distorsione della concorrenza, si sottolinea come tale
argomentazione non possa e non debba essere accettabile dal punto di vista giuridico.
In tal senso l’Ufficio non può rimediare ad un eventuale presunta situazione di distorsione
della concorrenza tramite un ulteriore illecito commesso attraverso il reggimene del marchio
dell’Unione europea.
Un tale atteggiamento da parte dell’Ufficio non sarebbe contrario solo al diritto positivo, sul
quale si regge la presente decisione e in generale l’azione dell’Ufficio, ma sarebbe contrario
altresì ai principi fondanti del diritto naturale.
Obiter Dictum, qualora il richiedente ritenga che aziende concorrenti usino segni sui quali
nessuno dovrebbe avere diritti esclusivi, si ricorda esistono soluzioni previste dal RMUE, di
cui il rappresentate del richiedente è certamente a conoscenza, per chiedere che venga
posto rimedio a eventuali errori commessi dall’Ufficio nell’ambito dell’esame dei motivi
assoluti di rifiuto.
Le argomentazioni di cui ai punti n. 2 e 3 debbono dunque essere rigettate.
In relazione alla capacità distintiva che il segno deriverebbe dall’elemento grafico
composto da una etichetta, di due doppie linee di colore verde e rosso su lati opposti e
rappresentate la testa di un bovino, si rileva e reitera quanto segue.
Detto elemento grafico, stante il messaggio convogliato, diminuisce la capacità distintiva del
segno poiché – come già detto – fornisce un contesto alla parte verbale del segno “La Nostra”.
In tal senso il consumatore laddove confrontato con il segno percepirà l’insieme come
un’indicazione che i prodotti rivendicati che si ricorda sono Carne; Estratti di carne, derivati
da bovini italiani.
Tale circostanza assume ancor più rilevanza in un periodo storico come l’attuale, dove il
concetto di prodotti a “kilometro zero” – nella sua accezione di supporto all’agricoltura e
all’allevamento locale e nazionale e al maggior controllo della filiera – assume sempre più
rilevanza nella mente del consumatore.
Ad abudantiam, si noti che tale è la rilevanza e la sensibilità del pubblico consumatore in
relazione a detto argomento è tale, che fra il momento in cui è stata sollevata l’obiezione e
quello in cui la presente decisione viene emessa, il Ministero dell’Agricoltura Italiano ha
cambiato denominazione in “Ministero dell’ Agricoltura e della Sovranità Alimentare”.
Tale denominazione oltre a contenere un elemento autarchico, che sebbene forse desueto è
certamente in grado d’incontrare la sensibilità del pubblico consumatore, sottolinea altresì il
concetto del menzionato “Kilometro zero” e/o del comprare italiano e/o locale.
Alla luce di quanto sopra si deve concludere che l’elemento grafico del segno in questione
non dota il capacità distintiva, ma, se possibile, lo rende ancor meno distintivo per le ragioni
sopra esposte.IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018663671 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data.