LA NOSTRA: Rifiuto di marchio dell’Unione Europea – settore carne

“La Nostra” sono due termini non contestualizzati. La parte grafica del marchio, nel nostro caso raffigurante un bovino stilizzato, contestualizzando la parte denominativa “La Nostra” perde distintività.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/11/2022
Akran Intellectual Property Srl
VIA DEL TRITONE 169
I-00187 ROMA
ITALIA
Fascicolo nº: 018663671
Vostro riferimento: TM4913EU
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: GRUPPO GALLI S.P.A.
VIALE EUROPA 98
I-00144 ROMA
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 18/05/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29 Carne; Estratti di carne.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, la
consumatrice, o il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato
seguente: ‘la cosa distinta da tutte le altre di una stessa categoria, che è propria, tipica,
caratteristica della persona che parlando si riferisce a sé stessa insieme ad altre persone’.
Il suddetto significato dei termini «La Nostra», contenuti nel marchio, è supportato dai
seguenti riferimenti di dizionario.
https://dizionari.repubblica.it/Italiano/L/la.html
https://dizionari.repubblica.it/Italiano/N/nostro.html
Il pubblico italiano di riferimento percepirebbe il segno semplice
mente come attributivo dell’informazione puramente promozionale che i prodotti, invero
‘carne; estratti di carne’ della classe 29 sono carni che provengono dallo stesso luogo,
territorio, paese, ecc., del consumatore o consumatrice rilevante, o che in tale paese sono
prodotte, ecc.. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa
che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti, per esempio la vicinanza del prodotto
rispetto alla consumatrice o al consumatore.
Il segno si compone altresì di un comune sfondo sostanzialmente circolare a guisa di etichetta, di due
doppie linee di colore verde e rosso su lati opposti, che potrebbero alludere all’italianità dei
prodotti, e dell’immagine di un bovino che non è sufficientemente distintiva e potrebbe
alludere al tipo di carne. Tuttavia, tali elementi figurativi non sono sufficienti a dotare di
carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai
prodotti per i quali si richiede la protezione.
Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 19/09/2022, che possono essere
sintetizzate come segue:

  1. sebbene la locuzione LA NOSTRA possa assumere un significato nella
    lingua italiana, e segnatamente di pronome possessivo declinato nella
    prima persona plurale, l’adozione come segno distintivo, privo di alcuna
    contestualizzazione semantica, lo rende idoneo a svolgere la funzione di
    indicatore di provenienza imprenditoriale.
  2. lo stesso Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, al quale, nella sua funzione di
    Ufficio esaminatore delle privative nazionali non sarà certamente sfuggito
    che la locuzione oggetto del presente marchio ha anche un significato nel
    contesto della costruzione grammaticale italiana, ha tuttavia concesso la
    corrispondente registrazione nazionale con n. 302021000167480 in data 15
    luglio 2022 (certificato di registrazione allegato).
  3. l’Ufficio ha concesso marchi equivalenti a concorrenti del richiedente e il
    non concedere il segno in esame creerebbe una distorsione della
    concorrenza. sebbene il richiedente sia conscio che l’ Ufficio non è
    vincolato dalle proprie precedenti decisioni, è opinione del richiedente che
    tale atteggiamento sarebbe discriminatorio.
  4. l’elemento grafico è sufficiente a dotare il segno di capacità distintiva.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi

    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi privi di carattere distintivo».
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
    che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
    la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    L’argomentazione del richiedente di cui al punto n.1 non è pertinente. In primis si rileva che
    ciò che conta è la percezione del pubblico di riferimento, che in questo caso ha un livello di
    attenzione medio, in relazione ai prodotti e servizi e al messaggio convogliato dal segno.
    Inoltre, si rileva come il pronome possessivo ” LA NOSTRA” sia certamente contestualizzato
    dall’elemento grafico come già specificato nella precedente comunicazione. In tal senso,
    ammesso e non concesso che tale contestualizzazione sia necessaria, l’elemento grafico
    rappresentante la testa di un bovino, permette una contestualizzazione sostanziale tramite
    un ausilio visivo, che è precisa ed inequivoca tanto quanto una contestualizzazione
    semantica. Sull’elemento grafico e sulla sua valenza nella percezione dell’ insieme del
    segno da parte del pubblico consumatore si tornerà in seguito.
    L’argomentazione di cui al punto n. 2 viene introdotta e poi in parte dismessa dal richiedente
    che è evidentemente a conoscenza della Giurisprudenza in materia secondo la quale il
    regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è costituito
    da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta
    indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di conseguenza, l’idoneità alla registrazione di
    un segno come marchio [dell’Unione europea] deve essere valutata esclusivamente sulla
    base della pertinente normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice
    dell’Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o
    addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello stesso segno
    come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in
    applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un
    paese appartenente all’area linguistica nella quale trae origine il segno verbale
    controverso. (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
    Del pari, il fatto che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili è irrilevante. La
    giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
    un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
    vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
    un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
    del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
    dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
    Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

    In merito la rischio discriminazione si rileva che sempre la medesima corte ha indicato
    che l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del
    principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito
    commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Per ciò che concerne il fatto che l’asserita concessione di alcuni marchi equivalenti a
    concorrenti possa provocare una distorsione della concorrenza, si sottolinea come tale
    argomentazione non possa e non debba essere accettabile dal punto di vista giuridico.
    In tal senso l’Ufficio non può rimediare ad un eventuale presunta situazione di distorsione
    della concorrenza tramite un ulteriore illecito commesso attraverso il reggimene del marchio
    dell’Unione europea.
    Un tale atteggiamento da parte dell’Ufficio non sarebbe contrario solo al diritto positivo, sul
    quale si regge la presente decisione e in generale l’azione dell’Ufficio, ma sarebbe contrario
    altresì ai principi fondanti del diritto naturale.
    Obiter Dictum, qualora il richiedente ritenga che aziende concorrenti usino segni sui quali
    nessuno dovrebbe avere diritti esclusivi, si ricorda esistono soluzioni previste dal RMUE, di
    cui il rappresentate del richiedente è certamente a conoscenza, per chiedere che venga
    posto rimedio a eventuali errori commessi dall’Ufficio nell’ambito dell’esame dei motivi
    assoluti di rifiuto.
    Le argomentazioni di cui ai punti n. 2 e 3 debbono dunque essere rigettate.
    In relazione alla capacità distintiva che il segno deriverebbe dall’elemento grafico
    composto da una etichetta, di due doppie linee di colore verde e rosso su lati opposti e
    rappresentate la testa di un bovino, si rileva e reitera quanto segue.
    Detto elemento grafico, stante il messaggio convogliato, diminuisce la capacità distintiva del
    segno poiché – come già detto – fornisce un contesto alla parte verbale del segno “La Nostra”.
    In tal senso il consumatore laddove confrontato con il segno percepirà l’insieme come
    un’indicazione che i prodotti rivendicati che si ricorda sono Carne; Estratti di carne, derivati
    da bovini italiani.
    Tale circostanza assume ancor più rilevanza in un periodo storico come l’attuale, dove il
    concetto di prodotti a “kilometro zero” – nella sua accezione di supporto all’agricoltura e
    all’allevamento locale e nazionale e al maggior controllo della filiera – assume sempre più
    rilevanza nella mente del consumatore.
    Ad abudantiam, si noti che tale è la rilevanza e la sensibilità del pubblico consumatore in
    relazione a detto argomento è tale, che fra il momento in cui è stata sollevata l’obiezione e
    quello in cui la presente decisione viene emessa, il Ministero dell’Agricoltura Italiano ha
    cambiato denominazione in “Ministero dell’ Agricoltura e della Sovranità Alimentare”.
    Tale denominazione oltre a contenere un elemento autarchico, che sebbene forse desueto è
    certamente in grado d’incontrare la sensibilità del pubblico consumatore, sottolinea altresì il
    concetto del menzionato “Kilometro zero” e/o del comprare italiano e/o locale.
    Alla luce di quanto sopra si deve concludere che l’elemento grafico del segno in questione
    non dota il capacità distintiva, ma, se possibile, lo rende ancor meno distintivo per le ragioni
    sopra esposte.

    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018663671 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.