JUCEE contro JU C Quarta Commissione di ricorso 26-06-2018
JUCEE contro JU C
Il marchio anteriore JUCEE è rappresentato con delle gocce che producano schizzi. Essendo il contesto quello delle bevande analcoliche, la parte figurativa del marchio possiede un limitato carattere distintivo. Ciò vale anche per la combinazione di arancione e giallo che è spesso utilizzato in relazione ai prodotti della classe 32. Anche la parte denominativa«Jucee» è descrittiva ed ha un limitato carattere distintivo in quanto fa chiaramente riferimento alla parola inglese «succosa» che è descrittiva del prodotto bevanda analcolica.
Parliamo ora del segno controverso: la parte figurativa consiste in una curva di spruzzi fluidi con bolle e anche qui ritroviamo la combinazione di
arancione e giallo e quindi anche in questo caso siamo di fronte ad un limitato carattere distintivo. Per quanto riguarda la parte denominativa “Ju-C”
che fa chiaramente riferimento alla parola inglese «succosa», la lettera “C” potrebbe evocare la “vitamina C”
In ogni caso, un’associazione diretta del segno controverso con la parola «succosa» non è evidente e anche se i prodotti di cui parliamo sono identici ad avviso dell’esaminatore non vi è alcun rischio di confusione.
DECISIONE
della quarta commissione di ricorso
del 26 giugno 2018
Nella causa 2121/2017-4 R
Princes Limited
Regio Fegato Building,
Testa del molo
Liverpool, Merseyside L3 1NX
Regno Unito Ricorrente/opponente
rappresentata da MARCHI & CLERK LLP, 1 a New York M1 4HD Street,
Manchester, Regno Unito
V
East Caribbean Flour Mills Ltd.
Campden Park Industrial Estate
P.O. Box 612
Kingstown
Saint Vincent e Grenadine Richiedente/convenuta
rappresentata da Thomas Koch, An der Welle 10, 60322 Frankfurt a.M., Germania
Impugnazione relative ai procedimenti d’opposizione n. B 2 768 946 (domanda di
marchio dell’Unione europea n. 15 241 532)
LA QUARTA COMMISSIONE DI RICORSO
composto da D. Schennen (presidente), R. Ocquet (relatore) e C. Bartos (deputato)
Cancelliere: H. Dijkema
ha pronunciato la seguente
Lingua processuale: L’inglese
26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)
Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
Decisione
Sintesi dei fatti
1
Con atto introduttivo depositato il 20 marzo 2016, East Caribbean Flour Mills Ltd. («il
richiedente») ha chiesto di registrare il marchio figurativo
come marchio dell’Unione europea (in prosieguo: la «missione») per il seguente
elenco di prodotti:
Classe 32 — Soft bevande; Delle bevande rinfrescanti non alcolizzate Colas; Bibite analcoliche;
sciroppi di frutta Bevande analcoliche gassate; Frutta aromatizzate, bevande gassate; Bevande
gassate aromatizzate; Bevande gassate analcoliche; Acqua; Acque; Acqua in bottiglia.
Il richiedente ha sostenuto i colori: Tonalità di arancione, tonalità di rosso, di
colore giallo e bianco.
2
Il 12 settembre 2016, Princes Limited (in prosieguo: l’ «opponente») ha presentato
opposizione contro la domanda di marchio (in prosieguo: il «segno controverso»)
per modificato le merci (in prosieguo: la «merce controversa»).
3
I motivi dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), UE
TMR e l’opposizione si fondava su precedenti EUTM n. 14 499 172 per il
marchio figurativo
depositato il 20 agosto 2015 e registrato il 17 dicembre 2015 per i seguenti
prodotti:
Classe 32 — Non-alcoholic bevande e preparati per fare bevande; bevande gassate; acque
minerali e gassose; le acque di sorgente; bevande dilute-to-taste preparazioni per zuppe, minestre
e brodi; sciroppi, liquori e zucche; bevande analcoliche contenenti estratto di frutta o di frutta o
di ortaggi o legumi o estratto, con un gusto di frutta o di ortaggi; succhi di frutta e di verdura da
utilizzare come bevande.
4
Con decisione del 4 agosto 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la divisione
di opposizione ha respinto l’opposizione nel suo complesso e ha condannato
l’opponente alle spese. Essa ha, in particolare, i seguenti motivi di decisione:
26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)
2
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– Alcune delle merci controverse sono identici. Per ragioni di economia
processuale, la divisione di opposizione non potranno procedere a un
confronto e riterrà che tutti i prodotti sono identici.
– I prodotti considerati identici sono destinate al grande pubblico, e il loro
grado di attenzione varia da bassa a media.
– Nel marchio anteriore, le gocce che si producano schizzi possiede un limitato
livello di carattere distintivo in relazione ai pertinenti prodotti rientranti nella
classe 32, che alludono ad una qualche forma di rinfrescante fluido. Ciò vale
anche per la combinazione di arancione
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– La somiglianza fonetica è particolarmente rilevante per le merci (bevande), in
quanto sono spesso rumorosi ordinati negli stabilimenti.
– Per la parte del pubblico di riferimento che non percepirà due segni come
facente riferimento al termine succosa, le differenze visive e fonetiche tra i
segni sono sufficienti. Per la parte del pubblico di riferimento anglofono
percepirà che entrambi i segni come i segni pronunciando succosa e, di
conseguenza, di conseguenza, i segni sono foneticamente identici. Anche per
questa parte del pubblico, quando si tratta di merci interessate, non è
ragionevole ritenere che ciò possa costituire un’indicazione di origine e non
solo come un riferimento ad una qualità di tali merci. Pertanto, anche
supponendo che le merci siano identiche, non vi è alcun rischio di confusione.
5
Il 28 settembre 2017, l’opponente ha presentato ricorso contro la decisione
controversa, chiedendo che la decisione sia integralmente annullata. La memoria
contenente i motivi del ricorso è stata ricevuta il 4 dicembre 2017 e degli
argomenti ivi sollevate possono essere sintetizzate come segue:
– La divisione di recidere i marchi artificialmente le loro rispettive componenti,
piuttosto che effettuare una valutazione globale dei marchi nel suo complesso.
– È sbagliato affermare che gli elementi denominativi «JUCEE» e «JU-C»
hanno un limitato grado di carattere distintivo. «JUCEE» è chiaramente un
caratteristico, inventato svolgere sul termine «succosa» e sarà percepito come
l’elemento distintivo e dominante nel marchio anteriore, analogamente a
quanto avviene con l’elemento «JU-C» nel segno contestato.
– Le bevande analcoliche in questione siano venduti con una vasta gamma di
colori e non in particolare nell’ambito arancione e giallo. La combinazione di
questi coloranti possono ancora essere un elemento distintivo e qualsiasi
somiglianza con i colori devono ancora essere prese in considerazione.
– La divisione di opposizione ha commesso un errore omettendo di prendere in
considerazione lo ricordo imperfetto e l’interdipendenza principio da
dissezione e il pubblico di riferimento, vale a dire quelli di percepire e quelli
non percepire la lettera «J». L’elemento denominativo del segno controverso
dovrà chiaramente essere riconosciute come «JU-C» da parte del pubblico.
– Sul piano visivo, elementi distintivi e dominanti dei segni hanno le stesse
prime tre lettere, messi a loro inizio. Il trattino il segno controverso non è
suscettibile di essere percepito e piuttosto essere percepito come una
continuazione della lettera «J». Il giallo, arancione e colori simili, e gli spruzzi
di bolle e continuerà a integrare le loro somiglianze. I segni sono simili. Sul
piano fonetico, i segni sono identici. Il segno controverso non potrebbe mai
essere espresse sul piano fonetico come «JUC». «C» sarà percepito come un
elemento separato sillaba. Il significato concettuale dei marchi non incide sul
confronto fonetico. La divisione di opposizione ha rilevato che la somiglianza
fonetica è stata particolarmente rilevante. Il fatto che i marchi sono
foneticamente identici è incredibilmente importante. Dal punto di vista
concettuale, i segni sono identici.
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– A causa dell’elevato grado di somiglianza tra i marchi e l’identità tra i
prodotti, sussiste un rischio di confusione.
6
La ricorrente non ha depositato osservazioni in risposta.
Motivi
7
A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR, in seguito all’opposizione del
titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto non può essere registrato se, a
causa della sua identità o somiglianza con il marchio anteriore e dell’identità o
somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi di impresa può
dar adito a un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il
marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di
associazione con il marchio anteriore. Un rischio di confusione la possibilità che il
pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla
stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro
(29/09/1998,Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 29; 22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
Pubblico di riferimento/territorio
8
L’opposizione si fonda su una precedente EUTM. Pertanto, il territorio pertinente per
la quale il rischio di confusione deve essere valutato è l’Unione europea nel suo
complesso. Tuttavia, l’EUTM per una domanda di registrazione, è sufficiente che
l’impedimento relativo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR esiste
soltanto per una parte dell’Unione europea (16/01/2018, T-204/16, METABOX,
EU:T:2018:5, § 74).
9
Il pubblico di riferimento è il grande pubblico la cui attenzione non è superiore alla
media (25/11/2015, T-248/14, Juice masafi, EU:T:2015:880, § 19).
Sul confronto dei prodotti
10
Le merci sono identici quando sono inclusi in una categoria più generale designata dal
marchio altri (10/11/2016, T-67/15, Polo Club Saint-Tropez Haras de Gassin,
EU:T:2016:657, paragrafo 37; 22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, §
57).
11
La contestata «bevande analcoliche; delle bevande rinfrescanti non alcolizzate Colas;
bibite analcoliche; sciroppi di frutta bevande analcoliche gassate; frutta
aromatizzate, bevande gassate; bevande gassate aromatizzate; bevande gassate
analcoliche» sono inclusi nella categoria dei «bevande analcoliche» e «bevande
gassate» e «acqua; acque; acqua in bottiglia» includono il precedente «acque
minerali e gassose; le acque di sorgente». Inoltre, la controversa «frutta
aromatizzate, bevande analcoliche; frutta aromatizzate, bevande gassate; bevande
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gassate aromatizzate» rientrano anch’essi nell’anteriore «bevande analcoliche
contenenti estratto di frutta o di frutta o di ortaggi o legumi o estratto, con un
gusto di frutta o di ortaggi».
12
Tutti i prodotti sono pertanto identici .
Sul confronto dei segni
13
Per quanto riguarda il confronto tra i segni, il rischio di confusione deve essere
determinato per mezzo di una valutazione globale della somiglianza visiva,
fonetica e concettuale dei segni, sulla base dell’impressione complessiva prodotta
da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e
dominanti (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
14
I segni da confrontare sono i seguenti:
Segno controverso Marchio anteriore
15
Due sono segni figurativi.
16
Il marchio anteriore consiste l’elemento denominativo «Jucee» scritta in grassetto
stilizzato inferiore — maiuscole, ad eccezione della lettera «J» che è maiuscola.
Esso è illustrato in una curva, con la lettera «J» slanting leggermente verso l’alto a
sinistra e le lettere «ee» slanting al rialzo verso destra. Il marchio è raffigurato in
lettere di colore blu scuro ad eccezione della lettera «C» con una frontiera in
arancione, giallo e al di sopra del quale, nella parte superiore destra angolo, appare
la rappresentazione grafica di tre gocce che si producano schizzi nello stesso
colore giallo arancione e colori.
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Il segno controverso comprende l’elemento denominativo «Ju C» scritta in grassetto,
con lettere in rosso stilizzato raffigurato con bordo bianco. Le lettere «J» e «C»
sono superiori, in caso considerando che la lettera «U» in lettere minuscole. Il
termine viene raffigurato diagonalmente verso destra, con la lettera «J» in basso a
sinistra. Tra le lettere «Ju» e «C» sembra quello che può essere percepito come un
trattino o una continuazione della corsa della lettera «J». L’elemento denominativo
è circondato da un giallo e arancione curvo che insieme formano una forma
circolare o ovale. dispositivo La curva forme sono costituiti da linee irregolari di
dare l’impressione di spruzzi di liquido o fluidi in cui più bolle sono rappresentati.
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Gli elementi figurativi dei rispettivi segni si limitano ai caratteri tipografici stilizzati, le
combinazioni di colori e le rappresentazioni grafiche di spruzzi gocce e una forma
ricurva bolle sui quali sono raffigurati.
19
Sebbene i rispettivi colori non va del tutto inosservati dal pertinente i consumatori,
queste sono solo semplici varianti di numerosi colori o combinazioni di colori
utilizzate nel commercio (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 40;
24/06/2004/Gelb, Blau, C-49/02, EU:C:2004:384, punto 38; 12/11/2008, T400/07,
Farben in Quadraten, EU:T:2008:492, § 35). Inoltre, come correttamente
constatato dalla divisione di opposizione, i colori giallo e arancione, in particolare,
sono piuttosto comune in relazione alla frutta (succhi e bevande aromatizzate). T
non ha rappresentanza di spruzzi gocce, bolle o liquido/liquido, rispettivamente,
delle catture in maniera significativa l’attenzione del consumatore in relazione ai
prodotti interessati rientranti nella classe 32 (v., per analogia, sentenza
10/09/2015, T-30/14, Bio — INGRÉDIENTS Végétaux Propre — fabbricazione,
EU:T:2015:622, § 23). Inoltre, la forma ricurva nel segno contestato svolge un
contesto in larga misura funzione e serve a evidenziare gli elementi denominativi
(v., per analogia, sentenza 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27;
27/10/2016, T-37/16, Caffè Nero, EU:T:2016:634, § 42).
20
Quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, il consumatore
dovrebbe concentrarsi principalmente sull’elemento denominative come punto di
riferimento (18/02/2004, T-10/03, Contorflex, EU:T:2004:46, § 45; 30/11/2015,
T-718/14, W E, EU:T:2015:916, § 53; 01/03/2016, T-61/15, 1e1, EU:T:2016:115,
§ 61). Pertanto, in generale, quando un marchio è composto di elementi verbali e
figurativi, i primi sono, in linea di principio, maggiormente distintivi rispetto ai
secondi (31/01/2012, T-205/10, La victoria de Mexico, EU:T:2012:36, § 38;
15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45).
21
Nonostante quanto precede, nel marchio anteriore, la parola «Jucee» sarà percepito da
almeno una parte significativa del pubblico come misspelling succosa», vale a dire
di «significato pieno di succo. Poiché «succosa» è descrittivo per le merci in
questione, nella misura in cui il termine «Jucee» allude ad esso, tale elemento
denominativo è anche deboli o evocativo per le merci in questione (25/11/2015-
248/14, 25/11/2015, Juice masafi, EU:T:2015:880, § 35; 16/10/2012, R 156/2011-
2, R 143/2011-2 &, JUST JUICEE/JUST et al., punto 26; 04/10/2017, R
2273/2016-4, Juice Pads, § 27). Dal momento che è una parola inglese di base, si
può inoltre prevedere di essere compresi da tale parte del pubblico che ha soltanto
una conoscenza di base della lingua inglese o probabilmente anche per la parte che
non parla ad esso. Anche se quest’ultimo può forse non cogliere il significato
esatto di «succosa», il pubblico è spesso di fronte a clausole che essa considera
come descrittivo o allusive anche qualora non cogliere il significato esatto di esse
(29/01/2015, T-665/13, distretto di Bingo, EU:T:2015:55, punti 37-38;
14/01/2016, T-663/14, grande Bingo, EU: t: 2016, punto 23). Pertanto, in
considerazione del carattere distintivo limitato del presente mandato, anche se gli
elementi figurativi non siano particolarmente distintivo, sia o non saranno ignorate
nell’impressione complessiva del segno.
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Il segno controverso, l’ elemento denominativo è probabilmente percepito come
«JUC». Non si può escludere che una parte (molto) limitata della popolazione si
considerano inoltre come «Ju-C playful» e come un riferimento a «succosa». Un
tale nesso è meno evidente, tuttavia, anche per il pubblico anglofono, in quanto
può anche essere percepito come, ad esempio, un avanzamento il termine «succo»
e la lettera «C» nel senso di «vitamina C». In ogni caso, un’associazione diretta del
segno controverso con la parola «succosa» non è evidente. Tuttavia, anche in
considerazione del fatto che si tratta di un breve segno contenente solo tre lettere,
il debole elementi figurativi decorativi non saranno né inosservati.
23
Sul piano visivo, i segni figurativi sono notevolmente divergenti che riguardano in
generale, nonostante il fatto che esse concordano nelle lettere «JUC». Infatti, esse
non solo differiscono nei restanti lettere «EE», ma dare piuttosto diverso
impressioni, per i seguenti motivi:
– Combinazioni di colori diversi: l’elemento denominativo del marchio anteriore
è raffigurato in blu scuro ad eccezione della lettera «C», che è in arancione e
giallo; l’elemento denominativo del segno contestato è raffigurato in rosso
con bordo bianco. In generale, il marchio anteriore è dominato dal colore blu
scuro che nel segno contestato che predomina il colore è rosso.
– Figurativo distinte caratteristiche: la forma della curva del segno controverso
dell’elemento denominativo e circonda è rilevante in termini di dimensioni,
mentre l’elemento grafico nel marchio anteriore, a parte il carattere
tipografico stilizzato, limitata alla rappresentazione di tre gocce sopra la
lettera «C, che sono di piccole dimensioni.
– Posizione del termine distinti elementi: l’elemento verbale del marchio
anteriore sia raffigurato in una curva che l’elemento denominativo del segno
contestato è raffigurato in diagonale.
– Anche la scarsa rappresentazione grafica alluding rinfrescante freschi o
bevande è diversa, poiché, anche se in entrambi i segni che figurano nella
comune colori giallo e arancione (per le merci in questione), nel marchio
anteriore è raffigurato come tre gocce che si producano schizzi nel segno
contestato è raffigurato come spruzzi di liquido con turno più bolle in essa.
24
Considerando che ciascuna di tali differenze individuali tra i segni potrebbe non essere
determinante in quanto tale, combinate insieme sono sufficienti a compensare gli
elementi comuni, che non sono inoltre particolarmente forte, nell’impressione
visiva.
25
Sebbene i consumatori in generale, prestare maggiore attenzione all’inizio di un
marchio che alla fine (17/03/2004, T-183/02, MUNDICOR, EU:T:2004:79,
§ 81), il Comitato osserva che tale norma, per quanto riguarda la pertinenza
dell’inizio di un marchio, non può rimettere in discussione il fatto che la
valutazione del marchio contestato dev’essere effettuato tenendo conto
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dell’impressione complessiva prodotta da quest’ultimo. Inoltre, anche l’inizio dei
segni una alquanto diverso impatto visivo considerando la diversa presentazione
della lettera «J».
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Di conseguenza, pur avendo tre lettere in comune, che sono al tempo stesso la tre
prime lettere del marchio anteriore, i segni di creare un’immagine complessiva
piuttosto diversa e layout, compresi gli altri elementi e combinazione di colori che
sono disposte in modo diverso e rendere l’impressione visiva dei segni piuttosto
distinte e comportare i segni che, al massimo, un tenue grado di somiglianza
visiva. A ciò va aggiunto il fatto che l’elemento «Jucee allusive» sia per le merci in
questione, che rafforza la precedente conclusione.
27
Sul piano fonetico, i segni in conflitto sono simili a un basso livello, nella misura in cui
condividono le lettere «JUC». Tuttavia, non si può escludere che una parte
(molto) limitata delle pertinenti consumatori, con conoscenza dell’inglese e
percepire le lettere «Ju-C» in quanto svolgono in lettere per la debole o
addirittura termine descrittivo «succosa», essi possono pronunciare in modo
identico. Tuttavia, in virtù del carattere allusive di questo termine, essa non può
avere troppo peso nel confronto fonetico.
28
Dal punto di vista concettuale, i segni non ha un significato in quanto tali e per una
parte del pubblico il confronto concettuale rimarrà neutrale. Tuttavia, una parte
(molto) limitata del pubblico di riferimento può percepire sia nella nozione di
«succosa allusive», o addirittura descrittivo in relazione alle merci in questione.
Pertanto, per questa parte del pubblico i segni condividono lo stesso concetto
debole e vi è una somiglianza concettuale che non può essere dato troppo peso
così come il suo impatto sarà molto basso (16/12/2015, T-491/13, la Trident Pure,
EU:T:2015:979, § 93, 108).
Carattere distintivo del marchio anteriore
29
L’opponente non rivendica esplicitamente che il suo marchio è particolarmente
distintivo in virtù dell’uso intensivo o della sua reputazione. Di conseguenza, la
valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore a riposo sul suo carattere
distintivo di per sé.
30
Come indicato sopra, il carattere distintivo del termine «Jucee» è limitato in relazione
alle merci anteriore (cfr. paragrafo 21) e gli elementi figurativi non siano
particolarmente distintivo o entrambi (cfr. paragrafo 19). Di conseguenza, il
carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore nel suo complesso è
considerato al di sotto della media. Tuttavia, ciò non impedisce all’opponente di
opporsi con successo alla registrazione di altri marchi quando siano confondibile
con il suo marchio anteriore.
Valutazione globale
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Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
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La valutazione del rischio di confusione da parte del pubblico dipende da numerosi
fattori e, in particolare, il riconoscimento del marchio anteriore sul mercato,
l’associazione che può essere fatta con il marchio registrato, il grado di
somiglianza tra i marchi e tra i prodotti o servizi individuati (ottavo ‘considerando’
della EUTMR). Essa deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione
di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenza Lloyd Schuhfabrik,
22/06/1999, C-342/97, EU:C:1999:323, punto 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22).
32
Tale valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra
i fattori che entrano in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei
marchi e quella dei prodotti o dei servizi. Di conseguenza, un elevato grado di
somiglianza tra i prodotti designati può essere compensato da un minor grado di
somiglianza tra i marchi e viceversa (22/06/1999, Lloyd Schuhfabrik, C-342/97,
EU:C:1999:323, punto 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
29/09/1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 17). Più il carattere
distintivo del marchio anteriore, tanto maggiore è il rischio di confusione, i marchi
che hanno un elevato carattere distintivo, sia intrinsecamente, sia grazie alla
notorietà di questi sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi
il cui carattere distintivo è inferiore (sentenza Canon, 29/09/1998, C-39/97,
EU:C:1998:442, punto 18).
33
Sebbene non vi sia identità tra i prodotti della classe 32, e la sua sede il consumatore
deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha conservato nella sua
mente, le differenze tra i segni prevalgono sui loro analogie, che, a parte il comune
colori giallo e rosso, fondamentalmente comune sull’identità del resto la sequenza
«JUC» e l’identità fonetica e concettuale dei segni che possono avere per un
(molto) limitata da parte del pubblico.
34
In effetti, l’ identità fonetica e concettuale richiederebbe, logicamente, che i
consumatori siano in grado di coinvolgere non solo la parte verbale del segno
anteriore, ma anche quella del segno controverso con la parola inglese «succosa
piuttosto di base» (19/01/2012, R 235/2011-1, succo SAPPÈ Me (fig.)/JUICEA, §
32). Anche se una tale associazione o collegamento può essere previsto per una
parte significativa, se non addirittura per la maggioranza del pubblico di
riferimento rispetto al marchio anteriore, ciò non è evidente in relazione al segno
controverso. In ogni caso, per questa parte del pubblico, l’elemento comune è
debole e non può essere determinante, e che inoltre si riferiscono a due di
«succosa misspellings completamente diverso». Per la restante parte del pubblico
limitato, le somiglianze tra i segni non sono sufficienti a creare un rischio di
confusione.
35
Pertanto, d espite la coincidenza nella sequenza «JUC», o la possibile associazione con
«succosa» che è inoltre sprovvisto di carattere distintivo debole o anche per
almeno una parte significativa del pubblico, i segni in conflitto presentano notevoli
differenze e t egli coincidenza temporale, questo elemento non può, in ogni caso,
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Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
rimettere in discussione il principio secondo cui la valutazione della somiglianza
tra i marchi in conflitto deve tener conto dell’impressione complessiva prodotta da
tali marchi (ALLTREK, 16/05/2007, T-158/05, EU:T:2007:143, punto 70;
08/09/2010, T-369/09, Porto Alegre, EU:T:2010:362, § 29; 06/07/2004, T-117/02,
CHUFAFIT, EU:T:2004:208, § 54). Pertanto, il pubblico di riferimento, anche se
solo con un grado medio di attenzione, di distinguere in modo sicuro tra i segni.
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Pertanto, anche se le merci siano identiche, non vi è alcun rischio di confusione ai sensi
dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR, anche tenendo presente che il
carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore è inferiore alla media.
37
Ne consegue che l’impugnazione è respinta e la decisione impugnata è accolta.
Sulle spese
38 A norma dell’articolo 109, paragrafo 1 EUTMR in combinato disposto con la
regola 94 (3) del regolamento sul marchio comunitario, l’opponente (ricorrente),
in quanto parte soccombente, devono sostenere il ricorrente (convenuta) costi dei
procedimenti di opposizione e di ricorso.
39 Si tratta per il procedimento di impugnazione delle spese della ricorrente di
rappresentanza professionale di 550 EUR. Per quanto riguarda il procedimento di
opposizione, la divisione di opposizione correttamente ha ordinato l’opponente
(ricorrente) sopporterà le spese di rappresentanza del richiedente che sono stati
fissati a 300 EUR. L’importo totale per entrambi i procedimenti è quindi di
850 EUR.
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Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
Ordinanza
Per questi motivi,
LA COMMISSIONE
dichiara e statuisce:
1. L’impugnazione è respinta.
2. L’opponente (la ricorrente) a sopportare le spese del procedimento di
opposizione e di ricorso, che è fissato in EUR 850.
Firmato
D. Schennen
Firmato
R. Ocquet
Firmato
C. Bartos
Cancelliere:
Firmato
H. Dijkema
26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JU