IRRICEVIBILITA’
art. 5 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. Le domande, le istanze e i ricorsi non redatti in lingua italiana e non recanti la traduzione in lingua italiana prevista dall’articolo 148, comma 5 del Codice, sono irricevibili.
2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, accertata la irricevibilità, la dichiara ai sensi dell’articolo 148 del Codice, comma 1 ed invia la comunicazione al richiedente assegnando il termine per ricorrere alla Commissione dei ricorsi ai sensi dell’articolo 135, comma 1 del Codice.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016