INVENZIONI MILITARI – art. 74 Codice Proprietà Industriale

INVENZIONI MILITARI
art. 74 Codice Proprietà Industriale

1. Le disposizioni relative alla concessione di licenza obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione delle invenzioni, oppure su brevetto dipendente, non si applicano alle invenzioni brevettate appartenenti all’amministrazione militare o a quelle sottoposte dall’amministrazione militare al vincolo del segreto.

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016