INVENZIONI – art. 243 Codice Proprietà Industriale

INVENZIONI
art. 243 Codice Proprietà Industriale

 

1. Le invenzioni dei dipendenti il cui rapporto di lavoro intercorre con un’universita’ o con una pubblica Amministrazione avente tra i suoi compiti istituzionali finalita’ di ricerca sono soggette alla disciplina, dettata rispettivamente dall’articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 , introdotto dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 , dal testo originario dell’articolo 65 del presente Codice e dal testo attuale del medesimo articolo, in vigore al momento in cui le invenzioni sono state conseguite, ancorche’ in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.

(1) Articolo sostituito dall’articolo 125 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016