INDUSTRIALITA’- art. 49 Codice Proprietà Industriale
INDUSTRIALITA’
art. 49 Codice Proprietà Industriale
1. Un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016