Registrare il nome di un vino e indicazione geografica protetta : marchio non registrabile

Il segno «TENUTE NURA» contiene il termine «NURA», che evoca l’indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17/12/2013.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 26/06/2023
********************* Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ********************************
******************************** (Piacenza)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 28/03/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j)
RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33 Vini.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il segno oggetto della domanda è parzialmente inammissibile alla registrazione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE perché evoca l’indicazione geografica protetta
    ‘Nurra’ (IG) (PGI-IT-A0791). In particolare, il segno «TENUTE NURA» contiene il termine
    «NURA», che evoca l’indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n.
    1308/2013 del 17/12/2013.
  • Tale dicitura comprende vini che non hanno l’origine indicata dall’indicazione geografica
    presente nel marchio per il quale si richiede la protezione. Ne consegue che il marchio deve
    essere rigettato a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.

    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j) RMUE, la domanda
    di marchio dell’Unione europea n. 018849319 è respinta in parte, vale a dire per:
    Classe 33 Vini.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 33 Liquori; bevande distillate.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.