Il segno “Sapori di Romagna”, in classe 29 e 31 per frutta conservata, contiene il nome “Romagna” che evoca l’indicazione geografica protetta Pesca e Nettarina di Romagna. Per questo motivo non è registrabile.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 08/07/2024
************* Forlì
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018997261
Logo
Marchio figurativo
************ Forlì
ITALIA
In data 30/04/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j)
RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29
Classe 31
Frutta lavorata.
Coltivazioni agricole e dell’acquacoltura, orticoltura e forestali.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il segno «
» contiene il termine «Romagna», che evoca l’indicazione
geografica protetta (IG) ‘Pesca e Nettarina di Romagna’ (PGI-IT-1535).
I prodotti oggetto dell’obiezione comprendono pesche e nettarine che non hanno
l’origine indicata dall’indicazione geografica presente nel marchio per il quale si
richiede la protezione. Ne consegue che il marchio deve essere rigettato a norma
dell’articolo
7,
paragrafo
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
1,
lettera
j),
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
RMUE.
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j) RMUE, la domanda
di marchio dell’Unione europea n. 018997261 è respinta in parte, vale a dire per:
Classe 29
Classe 31
Frutta lavorata.
Coltivazioni agricole e dell’acquacoltura, orticoltura e forestali.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 29
Classe 31
Budelli per insaccati e sue imitazioni; Carne e prodotti a base di carne; funghi,
ortaggi, frutta a guscio e legumi lavorati; Insetti e larve preparati; Oli e grassi
commestibili; Prodotti caseari e loro succedanei; Pesci, frutti di mare e
molluschi, non vivi; Uova e prodotti a base di uova; Zuppe e brodi, estratti di
carne.
Coltivazioni forestali; Cibi e foraggio per animali; Animali vivi, organismi per la
riproduzione (allevamento); Esche, non artificiali; Lettiera e strame per
animali.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
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deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.