Indicazione geografica protetta (IG) una bevanda alcolica non è registrabile

“Spirito Reale Torino” non è registrabile poiché a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE perché contiene l’indicazione geografica protetta (IG) ‘Vermut di Torino / Vermouth di Torino’ n. PGI-IT-02305.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 18/03/2024
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I- MILANO
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018923573
SPIRITOREALELOGO
Marchio figurativo
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I- MILANO
ITALIA
In data 07/10/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j,
RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33
Bevande alcoliche a base di frutta; Bevande a base di vino, succo di frutta e
acqua gassata; Punch alcolici; Punch al vino; Vini alcolici; Vini per aperitivi;
Vini con gradazione alcoolica aumentata; Vini irrobustiti; Vini; Bevande a base
di vino; Vermut; Aperitivi; Aperitivi alcolici amari; Aperitivi a base di vino;
Bevande contenenti vino [spritzer]; Cocktail alcolici preparati.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
− Il segno oggetto della domanda è parzialmente inammissibile alla registrazione a
norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE perché contiene l’indicazione
geografica protetta (IG) ‘Vermut di Torino / Vermouth di Torino’ n. PGI-IT-02305.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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− Questa denominazione è protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
21/11/2012 per i vini aromatizzati.
− Tale dicitura comprende vini aromatizzati, e altri prodotti che possono contenerli, che
non hanno l’origine indicata dall’indicazione geografica presente nel marchio per il
quale si richiede la protezione. Ne consegue che il marchio deve essere rigettato a
norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, nonostante l’Ufficio
mantenga l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto ai sensi dell’articolo
7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, ha deciso di revocarla per i seguenti prodotti:
Classe 33
Bevande alcoliche a base di frutta; Bevande a base di vino, succo di frutta e
acqua gassata; Punch alcolici; Punch al vino; Vini alcolici; Vini per aperitivi;
Vini con gradazione alcoolica aumentata; Vini irrobustiti; Vini; Bevande a base
di vino; Aperitivi; Aperitivi alcolici amari; Aperitivi a base di vino; Bevande
contenenti vino [spritzer]; Cocktail alcolici preparati.
L’obiezione viene mantenuta per i prodotti Vermut.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j, RMUE, la domanda
di marchio dell’Unione europea n. 018923573 è respinta in parte, vale a dire per:
Classe 33
Vermut.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti
Classe 32
Preparati per fare bevande; Vini analcolici; Cocktail di frutta analcolici;
Cocktails analcolici; Aperitivi analcolici; Miscele per cocktail analcolici;
Concentrati per fare bevande di frutta; Concentrati per la preparazione di
bevande analcoliche; Essenze per la preparazione di acque minerali
aromatizzate [non sotto forma di oli essenziali]; Birra e birra analcolica; Birre;
Bevande non alcoliche; Amari analcolici; Preparati per fare bevande
analcoliche; Sciroppi e altri preparati analcolici per fare bevande; Preparazioni
non alcoliche per fare bevande; Bevande a base di frutta; Bevande a base di
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frutta e succhi di frutta; Polveri per la preparazione di bevande a base di
frutta; Bevande dealcolizzate; Bevande gassate aromatizzate; Bevande
gassate aromatizzate analcoliche; Bevande (Sciroppi per -); Birre
aromatizzate; Estratti di frutta analcolici per la preparazione di bevande;
Frullati [bevande di frutta analcoliche]; Polveri per la preparazione di bevande;
Polveri per la preparazione di bevande analcoliche; Punch analcolici; Sidro
analcolico; Sorbetti sottoforma di bevande; Acque minerali e gassose.
Classe 33
Bevande alcoliche a base di frutta; Bevande a base di vino, succo di frutta e
acqua gassata; Bevande gassate alcoliche; Bevande alcoliche gassate,
escluse le birre; Punch alcolici; Punch al vino; Vini frizzanti; Vini spumanti;
Vini dolci; Vini fermi; Vini rosati; Vini rossi spumanti; Vini bianchi spumanti;
Vini da dessert; Vini da tavola; Vini da cucina; Vini alcolici; Vini per aperitivi;
Vini a basso contenuto alcolico; Vini con gradazione alcoolica aumentata; Vini
frizzanti a fermentazione naturale; Vini di frutta; Vini di frutta frizzanti; Vini
irrobustiti; Vini d’uva spumanti; Vini; Vino rosso; Vino bianco; Vino brulé;
Miscele per cocktail alcolici; Essenze ed estratti alcolici; Bevande a base di
vino; Aperitivi; Aperitivi alcolici amari; Aperitivi a base di vino; Aperitivi a base
di liquori; Alcolici distillati; Bevande distillate; Liquori; Vinello; Cocktail alcolici
preparati; Bevande contenenti vino [spritzer]; Preparati alcolici per fare
bevande.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.