Indicazione geografica o indicazione commerciale di un marchio Alicante 23-09-2022

Il marchio, ad avviso dell’esaminatore comunitario, risulta essere privo di elementi che consentono al consumatore di distinguere i prodotti dei membri dell’associazione da quelli di altre imprese. Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «GRAN SASSO D’ITALIA» meramente come un’indicazione generica che indica che i vini sono vini prodotti sul Gran Sasso d’Italia o nei pressi del Gran Sasso d’Italia. Per questi motivi il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma solamente come un’informazione relativa alla provenienza geografica dei prodotti.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 76 e
articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 23/09/2022
BARZANÒ & ZANARDO ROMA S.P.A.
Via del Commercio, 56
I-36100 Vicenza
ITALIA
Fascicolo nº: 018306482
Vostro riferimento: AR/cs-CTM2781
Marchio: GRAN SASSO D’ITALIA
Tipo de marchio: Marchio denominativo
Nome del richiedente: CONSORZIO TUTELA VINI D’ABRUZZO
L’ENOTECA REGIONALE D’ABRUZZO –
CORSO MATTEOTTI PALAZZO CORVO
I-66026 ORTONA (CH)
IT
I. Sintesi dei fatti
In data 17/05/2022 l’Ufficio ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 76,
paragrafo 1, RMUE, dopo aver riscontrato che il marchio collettivo dell’Unione
europea richiesto non soddisfa i requisiti dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e
articolo 7, paragrafo 2, RMUE e, pertanto, non è idoneo alla registrazione.
L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa
è accessibile tramite il link incluso.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Nonostante la richiesta di estensione dei termini, accordata dall’Ufficio in data
15/07/2022, il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la
scadenza.
III. Motivazione
In questo caso, il marchio richiesto non svolge la sua funzione essenziale in quanto
risulta essere privo di elementi che consentono al consumatore di distinguere i
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
prodotti dei membri dell’associazione da quelli di altre imprese. Pertanto, il pubblico
di riferimento percepirebbe il segno «GRAN SASSO D’ITALIA» semplicemente come
un’indicazione non distintiva che indica che i vini richiesti nella Classe 33, sono vini
prodotti sul Gran Sasso d’Italia o nei pressi del Gran Sasso d’Italia. Pertanto, il
pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa alla
provenienza geografica dei prodotti.
Di conseguenza, il segno in questione non è conforme all’articolo 76, paragrafo 1
RMUE, in quanto è privo di carattere distintivo e non è in grado di distinguere i
prodotti dei membri dell’associazione titolare del marchio da quelli di altre imprese ai
sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, RMUE, dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio
dell’Unione europea n. 18 306 482 è respinta per tutti i prodotti.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la
presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato
per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la
decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi
del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto
se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Pablo AMAT RODRÍGUEZ
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